Si tenga presente la natura del bando quale legge speciale, quindi la necessità per l'ente di dare applicazione alle stesse o di modificarle.
Arturo Bianco
Su questo rischiamo di scoperchiare il vaso di Pandora, nel senso che è vero che il bando costituisce lex specialis della procedura, ma è anche vero che si tratta di atto amministrativo e come tale dev'essere subordinato, secondo gerarchia delle fonti, a regolamenti generali, legge ordinaria e Costituzione, per non parlare del diritto comunitario (al proposito del quale rammento che i regolamenti sono self executive e le direttive no ma, perlomeno se è decorso infruttuosamente il termine per il loro recepimento, implicano la disapplicazione delle norme dello Stato membro palesemente confliggenti).
Personalmente ho presentato spesso istanze di rettifica in autotutela dei bandi e gli enti che li avevano indetti, pur non avendovi mai apportato variazioni, mi hanno sempre ammesso senza riserva alcuna (ho anche vinto il concorso in un caso del genere, arrivando tra i primi; negli altri casi i concorsi non si sono mai celebrati in quanto rinviati sine die). In un caso l'Ente aveva provato a resistere significandomi che la commissione del concorso era tenuta ad attenersi al bando in quando lex specialis della procedura, per questo solo l'ente medesimo poteva ammettere deroghe allo stesso. Al che io ho replicato citando giurisprudenza del Consiglio di Stato che stabiliva che la fase istruttoria delle domande compete all'amministrazione e non alla commissione; a quel punto il segretario generale è stato costretto a darmi ragione, ha fatto lui stesso l'istruttoria e ha incluso il mio nominativo tra gli ammessi, mentre in un elenco a parte c'erano gli ammessi con riserva e in un altro elenco ancora i non ammessi. Ritengo che tale modus operandi non sia corretto non tanto perché io non fossi ammissibile in base al bando(*), ma in quanto ha dato luogo a disparità di trattamento con altri candidati. Anche ammesso che l'Ente abbia provveduto ad ammettere altri candidati titolari di posizioni soggettive simili alla mia sia pure che non avessero proposto istanze di riforma del bando in autotutela amministrativa, rimane il fatto che un bando formulato escludendoli aveva potenzialmente scoraggiato un numero indefinito di altre persone dal formulare la domanda.
D'altro canto è anche vero che, ricorrendo al giudice amministrativo, questi se dà ragione all'interessato dispone la sua ammissione, a nulla rilevando il fatto che esistano dei controinteressati trattati diversamente.
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* Il motivo di non ammissibilità è che era richiesta una laurea magistrale di classe LMG/01 (Giurisprudenza) oppure LM-63 (Scienze delle pubbliche amministrazioni) oppure LM-62 (Scienze della politica) oppure LM-52 (Relazioni internazionali) oppure LM-81 (Scienze per la cooperazione allo sviluppo) oppure LM-90 (Studi europei). Io possiedo, tra le altre, una laurea di classe L-16 (Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione). Ho conseguito anche una laurea magistrale, ma in classe diversa rispetto a quelle indicate nel bando, segnatamente la LM-77 (Scienze economico-aziendali). Facendo leva sul fatto che il titolo di laurea è sufficiente per l'accesso a quella posizione, in quanto la laurea magistrale non è richiesta né dalla legge né dal CCNL e neanche dal regolamento dello stesso comune che indiceva la procedura, ritenevo che dovessero essere considerate valide le lauree afferenti alle classi L-16 (Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione), L-36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali) e L-14 (Scienze dei servizi giuridici). Questo sul piano formale. Poi sul piano sostanziale va anche osservato che, così come nel mio caso ho conseguito una laurea magistrale di classe economico-aziendale senza possedere una laurea nello stesso àmbito disciplinare, è parimenti possibile, all'inverso, conseguire una laurea magistrale di una delle classi indicate nel bando dopo una laurea di area completamente diversa, dunque, se veniva accettata una laurea magistrale in Scienze delle pubbliche amministrazioni conseguita dopo una laurea in Lingue o in Lettere (conosco personalmente vari casi del genere), non si comprende per quale ragione non dovesse essere accettata la combinazione, molto più pertinente per il lavoro da svolgere, tra laurea in Scienze dell'amministrazione + laurea magistrale Economia e diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni (corso interclasse LM-63 e LM-77 nel quale lo studente sceglie la classe di conseguimento del titolo, e la maggior parte dei candidati sceglie la LM-77 poiché, a differenza dell'altra, dà accesso alla professione di dottore commercialista).
Ovviamente è venuto fuori che il segretario generale non sapeva che i corsi di laurea magistrale (non a ciclo unico ovviamente) avessero durata biennale; era convinto che avessero durata quinquennale, quindi ignorava completamente che fosse possibile conseguire una laurea magistrale in Scienze dell'economia dopo una laurea in Ingegneria civile (altro caso da me personalmente conosciuto, con un piccolo obbligo formativo aggiuntivo in ingresso).