Come è noto il D.L. 93/2008 rimanda ai regolamenti propri dell'Ente l'esenzione per tutte le unità abitative diverse dalla principale assimilate ad essa, il mio quesito è questo:
Visto che il regolamento recita la seguente formula:
"Ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta, se deliberata, si considera abitazione principale anche quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza ai fini anagrafici. "
Le abitazioni date in uso gratuito come nel testo del regolamento sono esenti, quindi assimilate, o pagano l'ICI con l'aliquota deliberata per l'abitazione principale.
Se la norma di regolamento ici di assimilazione dei comodati alle I° case è entrata in vigore prima del 29/05/08 (data di entrata in vigore del dl 93/08), allora gli immobili dati in comodato non pagano l'ici come le prime case.
Si veda al riguardo al nota IFEL sulla materia disponibile sul sito ANCI.IT
Sottopongo questo quesito, in quanto sembrano esserci interpretazioni diverse:
Un contribuente vende una unità immobiliare alla figlia e al genero conservandone l'usufrutto. Considerato che il regolamento dell'ente prevede la possibilità del comodato d'uso solo tra genitori e figli e viceversa si ritiene che il contribuente usufruttuario possa godere dell'esenzione mediante comodato d'uso solo per la parte dell'abitazione intestata alla figlia mentre per la restante parte debba continuare a pagare come 2^ casa.
Qualcuno sostiene che il comodato possa essere redatto anche per la parte di abitazione intestata al genero e quindi tutta l'unità immobiliare diviene interamente esente.
Personalmente non condivido la seconda ipotesi, mi sembra corretta la 1^.
Cosa ner pensate?
Quanto al quesito posto dalla collega Coppa Marilena ritengo che il caso esuli dall'assimilazione in quanto il soggetto passivo ICI nella fattispecie non sono i proprietari bensì l'usufruttuario, pertanto ritengo che se il soggetto ha la residenza nell'abitazione di che trattasi è esente in quanto è l'abitazione principale del soggetto passivo. Che ne pensate?
Riguardo la questione posta dal collega Rosati, vi segnalo che la risoluzione n. 12/DPF ha esplicitamente chiarito il caso, disponendo al punto 4 che "la disposizione di favore opera indipendentemente dalla circostanza che il Comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o dell'aliquota agevolata, poiché la norma non effettua alcuna distinzione al riguardo, ma si sofferma esclusivamente sulla scelta adttata dal comune in ordine all'equiparazione delle unità immobiliari in questione alle abitazioni principali". Nel caso di specie, pertanto, l'assimilazione parrebbe operativa. Tuttavia, in assenza della specificazione del Ministero, confesso che avrei nutrito dei dei dubbi. In definitiva, nell'interpretazione citata mi pare che la questione possa essere posta come segue. Se il regolamento ICI opera a qualsiasi titolo una equiparazione, le abitazioni concesse in uso gratuito vanno considerate esenti; se al contrario è stata semplicemente deliberata un'aliquota ridotta, ritengo che l'assimilazione comunque non operi.
Riguardo, invece, alla questione della collega Coppa, non c'è dubbio che soggetto passivo sia l'usufruttuario e che pertanto l'abitazione vada considerata esclusa dal campo di applicazione dell'ICI. E' però altrettanto vero che, se nel caso di specie non ci fosse usufrutto, ma comodato, l'esenzione scatterebbe solo per la figlia e non per il genero.
Non so se l'informazione è utile, ma ad esempio nel mio comune l'uso gratuito al familiare ai fini dell'esenzione dell'ici deve essere dimostrato con contratto di comodato registrato ( quindi con data certa). A partire infatti da quella data decorre l'agevolazione.