PAWEB Forum

Versione completa: D.L. 93 DEL 27/05/2008 - ABOLIZIONE ICI 1^ CASA
Attualmente stai guardando una versione ridotta del contenuto. Per vedere [b]la[/b] versione completa, clicca qui
Il D.L. 93/2008 in oggetto che ha abolito l'ICI sulle abitazioni principali, con esclusione di quelle di cat. A1, A8 e A9, ha abrogato il comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 504/1992 che consentiva ai comuni di deliberare un'aliquota ridotta per quegli immobili adibiti ad abitazione principale pur mantenendo il diritto ad usufruire delle detrazioni previste ex art. 8, commi 2 e 3 del medesimo Decreto 504/1992.
Alla luce di quanto suddetto sembra che gli immobili di cat. A1, A8 e A9 adibiti ad abitazione principale debbano pagare l'ICI applicando l'aliquota ordinaria, e non più quella ridotta, usufruendo però sempre delle detrazioni previste per la 1^ casa.
Cosa ne pensate?
tempus regit actum
se l'aliquota agevolata è stata deliberata prima del 29/05/08 (data di entrata in vig del dl 93/08) allora può essere applicata, altrimenti si applicherà l'aliquota ordinaria
saluti
A mio parere l'aliquota ordinaria si applica a partire dal 2009 (se per il 2008 è già stata deliberata l'aliquota agevolata) ciò per le disposizioni dello statuto del contribuente che vietano aggravi retroattivi per il contribuente.
L'abrogazione del comma 4 è disposta (per il futuro) per un motivo di coerenza perchè non ha senso permettere in seguito di deliberare aliquote agevolate per l'abitazione principale quando queste sono escluse dall'imposta. Così come sono state abrogate le altre disposizioni che non hanno più senso di rimanere in vigore.
Per il 2008- se è già stata deliberata l'aliquota agevolata per queste categoria di immobili - deve applicarsi quest'ultima e non quella ordinaria anche perchè il comma 7 del DL 93/08 vieta maggiorazioni delle aliquote deliberate.
Ringraziandovi per aver espresso un vostro parere sul tema da me proposto, vorrei evidenziare alcuni aspetti che mi lasciano tuttora incerto sull'applicazione della norma:
1) La tesi proposta dal dott. Cascone, legata alla data di entrata in vigore del Decreto, non farebbe una piega se fosse applicata anche per l'abolizione ICI 1^ casa, disposizione a cui ,l'abrogazione del comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 504/92, è strettamente correlata. Ora, poichè l'abolizione dell'ICI 1^ casa decorre invece  dal 2008 (art. 1, comma 1 D.L. 93/2008) e non dalla data di entrata in vigore del D.L., ho il dubbio che anche l'eliminazione della facoltà per i comuni di approvare un'aliquota ridotta decorra dal 1° gennaio 2008. Nel caso contrario i possessori di abitazione principale avrebbero dovuto versare l'imposta per i primi 5 mesi dell'anno con l'aliquota ridotta e poi essere esonerati a partire dal 1° giugno.

2) In merito a quanto sostenuto dal dott. Zammattio, ritengo non ci sia violazione del comma 7 dell'art. 1 del D.L. 93/2008 in quanto non si configura l'approvazione di una nuova aliquota maggiorata, ma solo l'applicazione di un'altra aliquota, già vigente, per sopravvenute disposizioni  normative di rango superiore ad una deliberazione consiliare.

In merito all'argomento vi segnalo l'articolo pubblicato su Italia Oggi del 27/05 u.s. a pag. 41 dal titolo "Sui tagli ICI parla il regolamento" che propende per l'applicazione dell'aliquota ordinaria agli A1, A8 e A9.

In attesa delle vostre considerazioni vi auguro buon lavoro.
E' vero che si tratta solo di applicare una aliquota già deliberata ma sempre si tratta di aumenti di tributi in quanto l'aliquota ordinaria era stata deliberata per altre fattispecie e quindi implicitamente si andrebbe ad applicare una maggiorazione di aliquota per le abitazioni principali rimaste soggette all'imposta per le quali erà già stata fissata per loro una precisa aliquota.
Tuttavia i dubbi sollevati hanno un effettivo fondamento che meriterebbero una chiarificazione autentica da parte del legislatore.
Ovviamente qualora emergesse l'obbligatorietà dell'aliquota ordinaria c'è la possibilità di conguagliare a saldo la differenza senza sanzioni per effetto dell'art. 6 del Dlgs 472/97.
Resto comunque dell'idea che l'applicazione dell'aliquota ordinaria decorra dal 2009 qualora all'entrata in vigore del decreto l'aliquota agevolata era già stata fissata, ciò anche per una questione di correttezza (vedere art. 3 della legge 212/2000)

Zammattio
PS: non sono dott.

coppa_marilena
CONDIVIDO QUANTO SOSTENUTO DALL'ULTIMO COLLEGA INTERVENUTO QUINDI L'ALIQUOTA DA APPLICARE E' QUELLA RIDOTTA, DELIBERATA ORIGINARIAMENTE PER LA 1^ CASA.
L'abrogazione del comma 4 non preclude comunque la possibilità di deliberare aliquote differenziate ai sensi del comma 2. D'altra parte, la potestà regolamentare degli enti locali in materia tributaria di cui all'art. 52 del 446/97, viene oggi interpretata nella maniera più estensiva, a seguito della riforma dell'art. 119 della Costituzione.
Vi segnalo, ad ogni modo, che la risoluzione n. 12/DPF tratta l'argomento al punto 10.
Referenza dell'URL