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Versione completa: QUESITO IN MATERIA DI MOBILITA' PER INTERSCAMBIO NELL'ATTUALE SISTEMA ASSUNZIONALE
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Alla luce delle nuove disposizioni in materia di assunzione di personale di cui al D.M. attuativo dell'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019 ( DPCM 17.03.2020), si chiede se un comune "virtuoso" che si collochi al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 dell'art. 4 del Decreto 17.03.2020, possa procedere ad effettuare mobilità per interscambio ex art. 7 d.p.c.m. 325/1988 con altro ente (collocato nella fascia di mezzo di cui al dpcm 17.03.2020) di personale appartenete alla stessa categoria e medesimo profilo ( nel caso di specie anche medesima posizione economica), in deroga alle norme sulle assunzioni sopra richiamate, quindi senza conteggiare tale operazione come spesa per assunzioni, essendo tale mobilità praticamente neutra da un punto di vista finanziario ( un dipendente si cede e uno si prende ) .

grazie
Il comune virtuoso, a condizione che rimanga nella soglia massima del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti ed entro le percentuali di incremento della propria spesa del personale 2018, può dare corso ad assunzioni e mobilità volontaria, ivi compresa ovviamente quella per interscambio. Occorre esclusivamente segnalare all'altro ente che il comune non ha più vincoli alle assunzioni e che, quindi, la mo mobilità cessa di essere neutra ai fini delle capacità assunzionali.
Arturo Bianco
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