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Versione completa: debito fuori bilancio, art. 194 del tuel, lettera a) sentenza
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Un comune, con sentenza del Giudice di Pace, è stato condannato in solido con l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento di euro 300 per spese legali da liquidarsi a favore del legale dichiaratosi procuratore antistatario.
L'Ente ha provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio per la propria quota di euro 150.
Successivamente il legale ha richiesto la liquidazione dell'intera somma di euro 300 al Comune il quale potrà rivalersi nei confronti del coobbligato per il recupero della squota anticipata per suo conto.
Il Comune avendo riconosciuto un debito di € 150,00 è obbligato a ritornare in Consiglio Comunale per il riconoscimento dell'intero debito o può comunque procedere alla liquidazione dell'importo di € 300,00 con avvio della procedura di recupero delle somme anticipate per conto dell'Agenzia delle Entrate.
Vi sono sentenze, orientamenti o altro che possa chiarire bene la questione?
Un buon lavoro a tutti
Purtroppo si. Bisogna tornare in consiglio per riconoscere anche l'altra quota, dando atto che non è di propria competenza e poi fare rivalsa sulla A.E., altrimenti non si può pagare l'intero debito di 300 euro.
Dura lex, sed lex.
GC
Egr. dottore,

Nel processo tributario il dispositivo viene comunicato all'ufficio anche in assenza di notifica della sentenza dalla controparte.
Nel caso in cui la sentenza è sfavorevole all'Ente con condanna alle spese, occorre procedere in ogni caso al riconoscimento del DFB oppure bisogna attendere la notifica?
Inoltre, in caso di appello della sentenza, occorre attendere l'esito del giudizio di seconde cure oppure si procede al riconoscimento del DFB per i giudizi singolarmente?

La ringrazio.
Cordialmente.

Il Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi della lettera a, per sentenze esecutive, va effettuato tempestivamente appena c’è notizia della soccombenza per evitare aggravi e oneri ingiustificati, a prescindere dall’effettiva notifica dell’intera sentenza. Basta la notifica del dispositivo.
Tale attività va fatta in ogni grado di giudizio salvo poi recuperare eventuali somme al bilancio comunale in caso di vittoria.
GC
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