PAWEB Forum

Versione completa: Retribuzione di risultato ai dirigenti per incarichi ad interim.
Attualmente stai guardando una versione ridotta del contenuto. Per vedere [b]la[/b] versione completa, clicca qui
Il Comune ai sensi dell’art. 241 del T.U.E.L. nell'anno 2019 ha dichiarato il dissesto finanziario.
Con apposite e separate istanze i tre Dirigenti dell’Ente hanno chiesto all’O.S.L. la liquidazione della retribuzione di risultato per gli incarichi ad interim conferiti negli anni 2016 – 2017 – 2018 – 2019.
Gli incarichi ad interim sono stati conferiti a due dirigenti per alcuni servizi di un altro settore mentre per il restante dirigente è stato conferito l’incarico di un intero settore.
Il Contratto Integrativo Decentrato dei Dirigenti per il triennio 2015 – 2017, stipulato il 13 giugno 2017 all’art.12 prevede l’incarico ad interim che qui di seguito si riporta:
“Le parti convengono sulla necessità di limitare ai casi del tutto eccezionali e per periodi limitati, gli incarichi ad interim, riconoscendo che essi costituiscono patologia organizzativa
L'affidamento e disposto con provvedimento del Sindaco, previa valutazione dei requisiti professionali richiesti, sentito il Dirigente interessato.
Detti incarichi possono essere affidati solo per sopperire a momentanee e particolari esigenze organizzative, allo scopo di garantire la continuità dei servizi, per un periodo di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi.
Al Dirigente può essere affidato un solo incarico ad interim. Un secondo incarico ad interim può essere conferito soltanto con l'espresso consenso del Dirigente interessato e, in caso di accettazione, a tempo determinato per la durata massima innanzi detta.
Nel caso in cui l'incarico venga affidato per un intero settore e venga espletato per almeno quattro mesi nell'anno solare, spetta al Dirigente incaricato, la retribuzione di risultato prevista per il settore di riferimento, in proporzione al periodo di espletamento dell'incarico. Qualora, invece, venga affidato l'incarico di dirigere singoli servizi appartenenti ad uno o più settori, l'indennità di risultato spettante sarà commisurata alla complessità ed al grado di responsabilità nella gestione del medesimo servizio.”

Si chiedono i seguenti pareri:

1) Il CCNL 2002 -2005 prevede per l’incarico ad interim un minimo del 15% della retribuzione di posizione ed un massimo del 25%. La contrattazione decentrata non ha stabilito alcuna percentuale.
Per il dirigente incaricato ad interim di un intero settore di durata annuale deve essere corrisposta la retribuzione di risultato nella misura pari a quella spettante per il settore senza l’applicazione del minimo e massimo del 15% e del 25% ?
Per i dirigenti che hanno ricevuto incarichi ad interim di servizi di altri settori la quantificazione della maggiorazione della retribuzione di risultato (minimo 15% e massimo 25%) nel caso in cui per i servizi ad interim non sono stati previsti obiettivi specifici, è possibile fare riferimento alla valutazione finale della retribuzione di risultato per il proprio settore?

2) In considerazione del fatto che il contratto decentrato è stato sottoscritto il 13/6/2017 è possibile liquidare la retribuzione di risultato per i servizi ad interim svolti negli anni precedenti alla stipula del contratto decentrato?
Si ringrazia anticipatamente.
Distinti saluti.
La misura della indennità di risultato aggiuntiva spettante ai dirigenti ad interim deve essere determinata dall'ente e non è determinata in alcuna misura minima o massima dal CCNL. Se il CCDI prevede una percentuale, occorre dare corso alla applicazione della stessa. Per i periodi precedenti i dirigenti hanno diritto alla retribuzione degli interim, a mio avviso solamente nel caso in cui sia stato loro affidato interamente la gestione di un settore, e nella determinazione della misura di tale compenso si suggerisce di restare sulla soglia minima.
Arturo Bianco
Referenza dell'URL