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Versione completa: pignoramento stipendio dipendente da parte AGES
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Al comune è stato notificato un atto di pignoramento presso terzi emesso da AGES, ai sensi dell'art. 72-bis dpr 602/72, nei confronti del segretario comunale.
Ai sensi dell'art. 68 del d.l. 18/2020 il comune, pur non essendo chiara la normativa e non ricevendo risposta a specifica richiesta di chiarimenti inoltrata ad Ages, ha sospeso le trattenute per i mesi di marzo, aprile e maggio.
L'art. 68 prevede che "i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati IN UN UNICA SOLUZIONE entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (quindi, ad oggi, entro giugno).
Sembra quindi che lo stipendio giugno debba essere corrisposto AL NETTO delle trattenute che dovevano gravare sugli stipendi di marzo, aprile e maggio oltre quella "ordinaria" di giugno non oggetto di sospensione.
In questo caso, però, le trattenute complessive costituirebbero circa il 40% dello stipendio netto superando di molto il quinto dello stipendio previsto come limite dall'art. 2 del DPR 180/1950.
Si chiede se la procedura ipotizzata è corretta o se la trattenuta comunque non potrà superare 1/5
Le trattenute sul trattamento economico in godimento da parte dei dipendenti pubblici e privati non possono mai eccedere la soglia del 20% anche sommandosi ad altre ritenute e/o al rimborso di prestiti. Per cui occorre applicare questo tetto massimo.
Arturo Bianco
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