In un ente provvisto di dirigenza, può un dipendente di categoria D non laureato, divenuto tale attraverso le vecchie progressioni verticali in deroga, essere incaricato di posizione organizzativa e/o ricevere deleghe dirigenziali?
Per una sentenza della Corte dei Conti della Toscana di una decina di anni fà gli incarichi di posizione organizzativa possono essere conferiti solamente a dipendenti di categoria D che sono in possesso della laurea.
Negli enti con dirigenza gli incarichi dirigenziali non possono essere affidati a posizioni organizzative, che possono essere destinatarie di deleghe di funzioni da parte dei dirigenti
Arturo Bianco
Attenzione: io sto parlando non di enti locali, ma nello specifico di una regione; le regioni pur applicando il CCNL Funzioni locali non sono enti locali e dunque ad esse non si applica il TUEL (d.lgs. 267/2000).
In Regione Toscana, diversamente che in altre regioni, non esistono le figure di responsabili di uffici e servizi e i responsabili di settore e di direzione sono dirigenti. Questi però possono delegare proprie funzioni ai titolari di posizioni organizzative da essi stessi nominati, ai sensi del paragrafo 7 del disciplinare di tale istituto, emanato con decreto del Direttore generale ex art. 10 L.R. 1/2009. Che poi tale legge regionale presenti dubbi di costituzionalità poiché la materia dell'ordinamento del lavoro, anche alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, sarebbe riservata allo Stato (tale legge deroga infatti alla legge dello Stato e in particolare al d.lgs. 165/2001), questo è un altro discorso. D'altro canto, la legge non è stata impugnata dinnanzi alla Corte costituzionale per conflitto attribuzione, malgrado il Governo tenda a impugnare quasi sistematicamente le leggi della Regione Toscana in materia (e non solo in materia); in ultimo, ne ha impugnata una che ha di fatto prorogato sine die le posizioni organizzative esistenti, in deroga alla scadenza triennale prevista dal CCNL.
Non ho parlato di regioni, la lettura per cui per essere titolari di posizione organizzativa occorre il possesso del titolo di studio della laurea si trae dal CCNL del personale delle regioni e degli enti locali.
La delega può essere conferita dal dirigente ad un titolare di posizione organizzativa o, in assenza di tale incarico, ad un dipendente di categoria D.
Si ribadisce la risposta e si lascia da parte ogni considerazione sulla copertura con mansioni superiori di incarichi dirigenziali da parte di dipendenti.
Arturo Bianco
Infatti stavo parlando io di una regione. Mi ero dimenticato di specificarlo.
Comunque sulla Toscana nello specifico c'è un problema: la Regione dal 2009 a oggi ha emanato una lunga serie di disposizioni normative in materia di personale, e lo ha fatto attraverso lo strumento legislativo, in deroga (a mio avviso illegittima) sia al CCNL sia al d.lgs. 165/2001. Ultimamente il Governo ha impugnato una legge regionale al riguardo, che va a modificare il testo unico emanato con L.R. 1/2009(*), per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione, sostenendo a mio avviso a ragione che la legge di quest'ultima invade una materia di competenza statale. Nello specifico si tratta di una norma che ha consentito la proroga sine die delle posizioni organizzative, malgrado da CCNL possano durare solo tre anni. Attualmente il giudizio pende presso la Corte costituzionale.
La cosa paradossale è che attraverso legge regionale la Regione ha regolamentato il funzionamento dei propri uffici e i rapporti con il proprio personale, in palese violazione del principio di generalità e astrattezza della legge, in base al quale la Regione, nelle materie di propria competenza, legifera erga omnes (con il solo limite territoriale) e non per essa stessa. D'altro canto, è evidente lo squilibrio con altri datori di lavoro del comparto Funzioni locali, i quali, non essendo dotati di potestà legislativa, non avrebbero mai potuto fare una cosa del genere.
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E modificato con l.r. 75/2009, l.r. 4/2010, l.r. 57/2010, l.r. 10/2011, l.r. 47/2013, l.r. 90/2014 l.r. 58/2015, l.r. 63/2015, l.r. 12/2016, l.r. 25/2017, l.r. 70/2017, l.r. 68/2019, l.r. 3/2019, l.r. 38/2019.
Ribadisco le precedenti risposte. Se vi sono leggi regionali vanno applicate fino a che non siano dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale
Arturo Bianco
Sì, in Toscana ci sono leggi regionali, palesemente incostituzionali, che disciplinano l'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Regione, derogando anche alla contrattazione collettiva; in virtù di una di queste leggi, su cui attualmente pende il giudizio in via principale della Corte costituzionale, le attuali posizioni organizzative sono state prorogate di fatto a tempo indeterminato.
Tuttavia non c'è nessuna norma che specifica che le posizioni organizzative possono non essere laureate. E, siccome le norme rimandano esplicitamente al d.lgs. 165/2001 per tutto quanto non disciplinato, se c'è giurisprudenza che ritiene che alla luce di tale norme (e del CCNL) ciò non è possibile, ritengo che le nomine siano illegittime.
Colleghi di altre amministrazioni mi riferiscono, tuttavia, che il conferimento di incarichi di P.O. a personale di categoria D non laureato è prassi diffusa anche da loro. E in effetti ho un riscontro al riguardo al Comune di Casoria, in cui è presente una P.O. qualificata sul sito come «sig.ra» (per tutti gli altri c'è scritto «dott.») e nel cui CV pubblicato come titolo di studio più elevato è indicato un diploma di scuola secondaria superiore.
Grazie della segnalazione
Arturo Bianco