08-11-2019, 13:35
alla luce delle disposizioni del DL 4/19 l'ufficio personale aveva redatto il piano del fabbisogno 2019-2021, recuperando ed utilizzando i resti assunzionali (risparmi da cessazioni intervenute negli anni e non utilizzati nel rispetto delle diverse percentuali per singolo anno) degli ultimi 5 anni, programmando delle assunzioni per coprire posti resisi vacanti e non coperti. il comune rispetta i vincoli di contenimento della spesa del personale, essendo nel tetto della spesa media del triennio 2011-2013. rispetta altresì il pareggio di bilancio (patto di stabilità) non è ente strutturalmente deficitario ed ha adottato tutti gli atti presupposto per le assunzioni. annualmente il comune ha approvato il piano del fabbisogno quantificando i risparmi da cessazioni da destinare alle assunzioni, che per varie vicissitudini, non si è potuto attuare. si chiede se sia corretto creare un vincolo ed accantonare i risparmi da cessazioni, annualmente secondo le percentuali determinate dalla legge, con l'approvazione del piano del fabbisogno o se, per contro, occorre assumere entro l'anno come previsto dalla programmazione approvata. ove non fosse possibile mi chiedo però come si applica la possibilità concessa dal DL 4/19 che consente di recuperare i risparmi da cessazioni dell'ultimo quinquennio purchè non utilizzate.
grazie
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