PAWEB Forum

Versione completa: Perdite su partecipate
Attualmente stai guardando una versione ridotta del contenuto. Per vedere [b]la[/b] versione completa, clicca qui
Il D.Lgs. 175/2016 in riferimento alle perdite delle società partecipate, prevede apposito accantonamento nel bilancio di previsione, al fondo perdite su partecipate. Ebbene, in caso di partecipazione indiretta per il tramite di un Consorzio, siamo tenuti a questo accantonamento? O è il socio unico( Consorzio) che deve provvedere e, successivamente rivalersi sui propri soci? Inoltre, in caso di procedura concorsuale della società che ha approvato il bilancio 2018 in perdita, l'obbligo continua a persistere? Grazie
Anche se non sussiste nei casi esposti nel un obbligo specifico ex lege, il buon senso e la prudenza impongono l'effettuazione degli accantonamenti finalizzati a prevenire squilibri di bilancio in ipotesi di perdite di società partecipate direttamente o indirettamente.
GC
Condivido che l'accantonamento per perdite sia una regola prudenziale di bilancio, però, se la società partecipata indirettamente dall'Ente, è stata posta in liquidazione, l'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che l'importo accantonato ritorni in disponibilità al bilancio; quindi, che senso avrebbe oggi fare un accantonamento se ci troviamo in questa fattispecie? Se ormai la società è in liquidazione l'Ente non deve preoccuparsi, anche perché il socio diretto e al 100% è il Consorzio, come precedentemente scritto. E' giusto come ragionamento? Grazie
Ora si capisce meglio la fattispecie. Ragionamento giusto. Niente accantonamento.
GC
Referenza dell'URL