Art.37 CCNL 14/09/2000
Indennità di rischio
1. Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l’ente.
2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un’ indennità mensile di L.40.000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.
3. Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti alla data del 30.6.2000
Indennità di rischio
CCDI 30/05/2012
Premesso che l'art 37, comma 1 del CCNL 14 09 2000, prevede che "Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale", a modifica di ogni precedente accordo sottoscritto in sede decentrata individua le seguenti prestazioni che possono essere ricomprese nella predetta definizione:
• Fattorini per l'utilizzo dell'autovettura
• Personale addetto alle cucine
• Personale addetto al centro stampa
• Personale esecutore dell'area tecnica
L'indennità di rischio erogata per il periodo di effettiva esposizione al rischio; non viene quindi erogata nei giorni in cui il dipendente non è presente in servizio per ferie, permessi, malattie o altre cause.
Quesito
Viste le norme sopra riportate è data la possibilità al dirigente di modulare l'ammontare dell'indennità a seconda delle ore dedicate al tipo di lavoro considerato rischioso? (L'indennità in argomento non è ancora stata normata a livello decentrato ai sensi dell'art. 70 bis CCNL 21/05/2018 "Indennità condizioni di lavoro")
23-10-2019, 17:01
30-10-2019, 00:22