21-08-2019, 19:23
Ho bisogno di un parere in merito alla disciplina applicabile alla nomina della commissione giudicatrici negli affidamenti di servizi sociali.
Il correttivo al Codice (d.lgs. 56/2017) ha modificato l’art. 142 inserendo il comma 5 bis che prevede l’applicazione dei commi da 5-ter a 5-octies ai servizi sociali e sanitari.
Il comma 5-sexies, in particolare, prevede che agli affidamenti di servizi sociali si applichino solo le norme in esso specificatamente richiamate, tra cui non è incluso l’art. 77 né l'art 78 che disciplinano la nomina della commissione giudicatrice e l'Albo dei Commissari.
L’effetto della nuova disciplina è, come rilevato dal Consiglio di Stato, che risulta inapplicabile -tra le varie disposizioni proconcorrenziali -quella sui commissari di gara esterni (Parere 30/03/2017, n. 782 -Consiglio di Stato).
Al momento, come noto, le suddette disposizioni sono sospese a seguito del decreto sblocca cantieri e del comunicato Anac del 15.7.19
In Sicilia, il D.Lgs. 50/2016 è stato recepito con l’art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8. Il comma 3 dello stesso art. 24 come sostituito dall’art. 2 della L.R. 26 gennaio 2017, n. 1 prevede che “Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, per l'affidamento di appalti di servizi o forniture si applicano sino alla concreta attivazione dell'albo prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. [La norma regionale prevede che i commissari devono essere sorteggiati dall'UREGA tra quelli iscritti all'Albo regionale].
Si può sostenere correttamente che neanche la disposizione transitoria regionale si applichi ai servizi sociali dal momento che la stessa fa riferimento all'art.78 che, per quanto detto prima, non si applica a detti servizi?
Grazie
Il correttivo al Codice (d.lgs. 56/2017) ha modificato l’art. 142 inserendo il comma 5 bis che prevede l’applicazione dei commi da 5-ter a 5-octies ai servizi sociali e sanitari.
Il comma 5-sexies, in particolare, prevede che agli affidamenti di servizi sociali si applichino solo le norme in esso specificatamente richiamate, tra cui non è incluso l’art. 77 né l'art 78 che disciplinano la nomina della commissione giudicatrice e l'Albo dei Commissari.
L’effetto della nuova disciplina è, come rilevato dal Consiglio di Stato, che risulta inapplicabile -tra le varie disposizioni proconcorrenziali -quella sui commissari di gara esterni (Parere 30/03/2017, n. 782 -Consiglio di Stato).
Al momento, come noto, le suddette disposizioni sono sospese a seguito del decreto sblocca cantieri e del comunicato Anac del 15.7.19
In Sicilia, il D.Lgs. 50/2016 è stato recepito con l’art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8. Il comma 3 dello stesso art. 24 come sostituito dall’art. 2 della L.R. 26 gennaio 2017, n. 1 prevede che “Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, per l'affidamento di appalti di servizi o forniture si applicano sino alla concreta attivazione dell'albo prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. [La norma regionale prevede che i commissari devono essere sorteggiati dall'UREGA tra quelli iscritti all'Albo regionale].
Si può sostenere correttamente che neanche la disposizione transitoria regionale si applichi ai servizi sociali dal momento che la stessa fa riferimento all'art.78 che, per quanto detto prima, non si applica a detti servizi?
Grazie