Durante il 2018 l'Ente ha esercitato il recesso dal Consorzio in cui ha una partecipazione dell'11%, recesso di fatto non ancora concretizzatosi perché, da statuto, necessita di formale benestare. La società che gestisce il servizio di raccolta e conferimento rifiuti, partecipata al 100% dal Consorzio e quindi, indirettamente per l'11% da questo Ente, dal mese di giugno 2018 non è stata più in grado di prestare il servizio. In questa situazione il Consorzio deve essere considerato sempre ente strumentale nel GAP e la società nel perimetro di consolidamento?Grazie
LA RISPOSTA E' POSITIVA PER ENTRAMBI I QUESIT!
G.C.
Non ho riportato una notizia sicuramente importante, cioè che la società partecipata indirettamente per il tramite del Consorzio, da luglio 2018 è in concordato preventivo in continuità. Il principio contabile relativo al bilancio consolidato ( All. 4/4) al punto 3 dice che non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale mentre sono comprese le società in liquidazione. Quindi non dovrei consolidare né il Consorzio né la società. Giusto?
No. Fino a quando non si concretizza il fallimento della società va considerata nel perimetro di gruppo e nel perimetro di consolidamento.
GC[i]