16-04-2019, 09:05
L'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ha esteso anche a forniture e servizi l'indennità inizialmente prevista solo per le opere pubbliche. Il problema è comprendere l'applicazione di tale indennità, vista la confusione esistente negli EE.LL. In alcune realtà si assoggetta al 2% l'incarico conferito al professionista ( avvocato, ingegnere), considerato appalto di servizio, nonostante l'affidamento avvenga in base all'individuazione del professionista iscritto negli elenchi comunali con la sottoscrizione di apposita convenzione. E' ammissibile una tale interpretazione o, è solo questione di opportunità? Esiste una CHIARA definizione di ciò che è assoggettato alla indennità in questione per evitare elargizioni non dovute? Qualcuno dei partecipanti ha già riconosciuto tale indennità?
Grazie
Grazie