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Versione completa: utilizzo dei resti assunzionali.
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Si sottopongono alla Sua attenzione le seguente fattispecie con connessi quesiti.

Il dipendente comunale Tizio è stato assunto il 18 settembre 2018, utilizzando i resti assunzionali relativi ad una cessazione per pensionamento intervenuta nel triennio 2015. Durante il semestre del periodo di prova e trascorsa la metà il datore di lavoro recede ai sensi dell’art. 21 C.C.N.L. del 21 maggio 2018. Il recesso avviene agli inizi del 2019.

E’ possibile utilizzare nel 2019 ancora quel resto assunzionale relativo al pensionamento del 2015, oppure, a seguito del recesso/licenziamento intervenuto nel 2019, sarà possibile utilizzare il turn over a partire dal 2020?
Sulla base delle indicazioni della Funzione Pubblica le assunzioni in sostituzione di personale che non ha superato il periodo di prova non determinano la necessità di potere disporre di ulteriori capacità assunzioni, ma si utilizza la stessa. Per cui la risposta al quesito posto è positiva a parere di chi scrive
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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