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Versione completa: Obbligo di formazione
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L. 6-11-2012 n. 190 prevede l’obbligo di formazione in materia di anticorruzione rivolto a tutti i dipendenti.
A tale proposito si può prevedere la modalità e-learning per la formazione rivolta a tutti i dipendenti di un ente locale?
Nei fatti ci sono dei seri problemi a capire se il test di apprendimento è stato svolto da quel dipendente piuttosto che da un altro.
Ci sono dei dipendenti (appartenenti alle categorie A e B), che hanno oggettive difficoltà ad utilizzare un computer. È consigliabile in certi casi l’utilizzo della formazione tradizionale?
Si potrebbe configurare il danno erariale nella scelta di un ente a voler procedere con la modalità e-learning, nonostante si siano fatti rilevare certe difficoltà?


Salve,
in merito possiamo osservare (non esistendo una norma che obbliga ad una formazione a distanza o e-learning):
1 La struttura organizzativa dell'ente locale è obbligata essa stessa per prima all'uso corretto delle modalità elettroniche visto il generalizzato obbligo di digitalizzazione per ogni pa
2 la digitalizzazione rientra nell'obiettivo di efficienza ma anche di contenimento di costi (si pensi alla dematerializzazione della carta) e lo stesso vale in riferimento ad un'attività formativa: la modalità e-learning può essere più economica rispetto a quella tradizionale.

Premesso questo, bisogna ragionare su livello costi-benefici nell'adozione di una modalità formativa in luogo di un'altra, fermo restando l'obbligo che tutti i dipendenti vanno adeguatamente formati (anche all'uso del pc). Laddove però ci sono obiettivi impedimenti all'uso dell'apparecchiatura informatica (es. categorie protette) , per tali soggetti, la formazione deve essere adeguata alle rispettive capacità.
Infine in base al contenuto della formazione, a volte è necessario procedere con un corso in loco .
La scelta della modalità formativa, in definitiva, è dettata da una serie di motivazioni che però alla base prevedono sempre obiettivi di efficienza e di contenimento di costi da parte dell'ente locale.
Non si trovano ragioni di illegittimità nella utilizzazione di una modalità di formazione con metodo e-learning. Le utili, e per molti versi condivisibili, considerazioni svolte attengono a valutazioni essenzialmente di opportunità
Arturo Bianco
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