27-09-2018, 16:33
L ufficio tributi sta esaminando un caso imu particolare per il quale necessita di chiarimenti.
Nel corso dell'anno 2009 il contribuente "A" ereditata per testamento olografo alcuni immobili e procede con l'apertura delle pratiche di successione, e successiva registrazione delle volture presso l'agenzia del territorio competente.
il testamento viene impugnato dagli eredi legittimi del de cuius e si da avvio a una causa civile
il Tribunale competente nel 2011 nomina custode dei beni mobili e immobili il fratello del de cuius (contribuente B); tale custodia comprende la facoltà di amministrazione e cura dei beni immobili, eventuale reinvestimento dei beni mobili con obbligo di rendicontazione e adozione di precauzioni atte ad evitare il deterioramento o la dispersione dei beni in sequestro.
la causa civile si conclude nel corso del 2017 a favore del fratello del de cuius nonchè custode nominato (contribuente B)
durante gli anni in esame non è stata pagata l imposta relativa ai beni oggetto del sequestro preventivo
Si chiede se quanto disposto dall'art. 32 1° comma del D. Lgs. n. 175/2014 possa essere applicato anche al caso in specie per "similitudine" .
Il soggetto passivo chiamato al pagamento del tributo è il contribuente "A" fino a definizione della causa civile o il contribuente "B" per tutti gli anni?
Si precisa che l ufficio in forza dell ordinanza di nomina del custode ha inviato nel 2017 avviso di accertamento imu per l'anno d imposta 2012 al custode "contribuente B" il quale non ha pagato ne richiesto annullamento o fatto ricorso.
Si deve procedere con gli avvisi relativi agli successivi per imu e tasi.
Nel corso dell'anno 2009 il contribuente "A" ereditata per testamento olografo alcuni immobili e procede con l'apertura delle pratiche di successione, e successiva registrazione delle volture presso l'agenzia del territorio competente.
il testamento viene impugnato dagli eredi legittimi del de cuius e si da avvio a una causa civile
il Tribunale competente nel 2011 nomina custode dei beni mobili e immobili il fratello del de cuius (contribuente B); tale custodia comprende la facoltà di amministrazione e cura dei beni immobili, eventuale reinvestimento dei beni mobili con obbligo di rendicontazione e adozione di precauzioni atte ad evitare il deterioramento o la dispersione dei beni in sequestro.
la causa civile si conclude nel corso del 2017 a favore del fratello del de cuius nonchè custode nominato (contribuente B)
durante gli anni in esame non è stata pagata l imposta relativa ai beni oggetto del sequestro preventivo
Si chiede se quanto disposto dall'art. 32 1° comma del D. Lgs. n. 175/2014 possa essere applicato anche al caso in specie per "similitudine" .
Il soggetto passivo chiamato al pagamento del tributo è il contribuente "A" fino a definizione della causa civile o il contribuente "B" per tutti gli anni?
Si precisa che l ufficio in forza dell ordinanza di nomina del custode ha inviato nel 2017 avviso di accertamento imu per l'anno d imposta 2012 al custode "contribuente B" il quale non ha pagato ne richiesto annullamento o fatto ricorso.
Si deve procedere con gli avvisi relativi agli successivi per imu e tasi.