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Versione completa: Diritto alla mensa
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Art. 26
Pausa
1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui agli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 e tenendo conto delle deroghe in materia previste dall’art. 13 del CCNL del 9.5.2006.

2. La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell’amministrazione nella città, alla dimensione della stessa città.


Quesito

Un ente ha escluso il diritto alla mensa al personale turnista non connesso  all'area della protezione civile, all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa ed alla attività delle biblioteca (art. 13 del CCNL 09/05/2006).

È esatta questa interpretazione?
Il citato contratto prevede la possibilità che in contrattazione decentrata i dipendenti di cui al quesito possano usufruire della mensa o dei buoni pasto anche all'inizio o alla fine dell'orario di lavoro e senza interruzione dello stesso. In questa direzione occorre eventualmente procedere, quindi garantendo a questi soggetti la fruizione della mensa in orario diverso.
Arturo Bianco
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