26-03-2018, 12:08
Visto l'art 35 dell'Ipotesi del nuovo CCNL 2016/2018 del comparto Funzioni Locali è il vigente art. 55-septies, comma 5-ter del D.Lgs. 165/2001 volevo chiedere:
- Nel caso un dipendente si debba assentare nell'intera giornata per "visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici” (dopo aver già usufruito delle 18 ore dell'art. 35 del nuovo CCNL), potrà ancora imputare e giustificare la propria assenza come disposto dal comma 5-ter dell’art. 55-septies del DLgs 165/2001... e quindi anche solamente mediante "la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica"? ...oppure si dovrà obbligatoriamente ricorrere alla disciplina prevista "Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare"... dove "l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale."..con la conseguente doppia giustificazione, ossia:
- l’attestazione telematica di malattia del medico curante;
- l’attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura che avranno svolto la visita o la prestazione, la quale servirà anche in caso di controllo medico legale;
... e che nel citato art. 35 è prevista solo "Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto"... "con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico" come anche... "nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie" ...???
- Nel caso un dipendente si debba assentare nell'intera giornata per "visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici” (dopo aver già usufruito delle 18 ore dell'art. 35 del nuovo CCNL), potrà ancora imputare e giustificare la propria assenza come disposto dal comma 5-ter dell’art. 55-septies del DLgs 165/2001... e quindi anche solamente mediante "la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica"? ...oppure si dovrà obbligatoriamente ricorrere alla disciplina prevista "Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare"... dove "l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale."..con la conseguente doppia giustificazione, ossia:
- l’attestazione telematica di malattia del medico curante;
- l’attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura che avranno svolto la visita o la prestazione, la quale servirà anche in caso di controllo medico legale;
... e che nel citato art. 35 è prevista solo "Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto"... "con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico" come anche... "nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie" ...???