03-04-2008, 13:45
Gradirei conoscere la Vostra opinione in merito alla possibilità di effettuare prelevamenti dal Fondo di Riserva durante l'esercizio provvisorio.
Personalmente ero e sono convinto che ciò non sia possibile, ritengo infatti che l'utilizzo del fondo di riserva possa avvenire solo dalla data di esecutività del bilancio di riferimento, con le modalità e per i fini previsti dagli art. 166 e 176 del Tuel.
Esistono però 2 pareri dell'Anci (20/02/2004 e 26/02/2004) di diverso avviso secondo i quali si ritiene possibile effettuare prelevamenti dal fondo di riserva anche durante l'esercizio provvisorio facendo riferimento alla consistenza del fondo risultante dall'ultima variazione di bilancio approvata dal Consiglio nell'esercizio precedente.
Francamente la cosa non mi convince per le seguenti motivazioni:
1) Dal momento che il fondo di riserva non può essere impegnato credo che allo stesso sia difficilmente applicabile la disciplina dell'art. 163, comma 1 del Tuel;
2) La consistenza dello stesso alla fine dell'esercizio precedente di norma non coincide con quella dell'ultima variazione deliberata dal Consiglio (generalmente l'assestamento) in quanto la Giunta può disporne l'utilizzo fino al 31 dicembre;
3) Anche dal punto strettamente tecnico non vedo come si possa fare una variazione di stanziamenti di spesa provvisori che saranno poi ridefiniti con il bilancio che si andrà ad approvare;
4) Il fondo di riserva del nuovo bilancio potrebbe, purché rientrante nei limiti minini previsti, potrebbe essere di gran lunga inferiore a quello risultante dall'ultima variazione di bilancio approvata dal Consiglio.
Cosa ne pensate??
Grazie a tutti per le valutazioni di merito che vorrete esprimere!
Buona Giornata
Fausto Marchetti
Personalmente ero e sono convinto che ciò non sia possibile, ritengo infatti che l'utilizzo del fondo di riserva possa avvenire solo dalla data di esecutività del bilancio di riferimento, con le modalità e per i fini previsti dagli art. 166 e 176 del Tuel.
Esistono però 2 pareri dell'Anci (20/02/2004 e 26/02/2004) di diverso avviso secondo i quali si ritiene possibile effettuare prelevamenti dal fondo di riserva anche durante l'esercizio provvisorio facendo riferimento alla consistenza del fondo risultante dall'ultima variazione di bilancio approvata dal Consiglio nell'esercizio precedente.
Francamente la cosa non mi convince per le seguenti motivazioni:
1) Dal momento che il fondo di riserva non può essere impegnato credo che allo stesso sia difficilmente applicabile la disciplina dell'art. 163, comma 1 del Tuel;
2) La consistenza dello stesso alla fine dell'esercizio precedente di norma non coincide con quella dell'ultima variazione deliberata dal Consiglio (generalmente l'assestamento) in quanto la Giunta può disporne l'utilizzo fino al 31 dicembre;
3) Anche dal punto strettamente tecnico non vedo come si possa fare una variazione di stanziamenti di spesa provvisori che saranno poi ridefiniti con il bilancio che si andrà ad approvare;
4) Il fondo di riserva del nuovo bilancio potrebbe, purché rientrante nei limiti minini previsti, potrebbe essere di gran lunga inferiore a quello risultante dall'ultima variazione di bilancio approvata dal Consiglio.
Cosa ne pensate??
Grazie a tutti per le valutazioni di merito che vorrete esprimere!
Buona Giornata
Fausto Marchetti