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Versione completa: facoltà assunzionali
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questo Comune con popolazione tra i 1000 e i 3000 abitanti ha avuto una cessazione di personale a tempo indeterminato il 31.12.2016, Nel 2017 non è stata effettuata alcuna assunzione.
Alla luce delle nuove disposizioni della L. 205/2017 quali sono le facoltà assunzionali, i limiti e i criteri per poter procedere ad assumere personale a tempo indeterminato?
I comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti avevano nel 2017 una capacità assunzione pari al 100% dei risparmi delle cessazioni se in possesso di un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti inferiore al 24%; in caso negativo, se in linea con i rapporti tra dipendenti e popolazione previsti per gli enti dissestati possono assumere nel tetto del 75% dei cessati; per le assunzioni dei vigili finanziate da cessazioni di vigili possono prevedere capacità assunzioni pari allo 80%; per tutti gli altri casi non superiore al 25%.
L'ente deve essere in possesso dei requisiti per potere dare corso ad assunzioni, a partire dal rispetto del pareggio di bilancio.
Le assunzioni vanno previste nel programma del fabbisogno.
Considerato che la nostra spesa del personale è inferiore al 24% della media delle entrate correnti , il dubbio è "dobbiamo comunque rispettare anche il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto dal D.M. 10.04.2017"?. Nel nostro caso superiamo la percentuale richiesta dalla normativa.
Pertanto, avendo rispettato i criteri previsti, ad eccezione del rapporto medio tra dipendenti/popolazione, questo Ente può procedere all'assunzione e in che percentuale? Grazie
La condizione dettate dal legislatore è che gli enti devono rispettare il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti. Il rispetto della condizione del non superamento del tetto fissato dal Decreto del Ministro dell'Interno dello scorso 10 aprile per il rapporto tra dipendenti e popolazione si applica a tutte le PA per consentire le assunzioni nel tetto del 75% dei cessati, ma si tratta di una previsione che si riferisce ad una condizione diversa e che non interferisce con la norma in oggetto. Questa è l'opinione dello scrivente sulla base del dettato normativo, anche se si precisa che sulla materia non vi sono o non risultano pronunce provenienti da sedi istituzionali.
Per cui un comune tra 1.000 e 5.000 abitanti che ha un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti inferiore al 24% può effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 100% dei cessati del 2017: Le cessazioni al 31.12.2016 si considerano cessazioni 2016 e quindi si applicano i tetti dettati per le assunzioni del 2017, che vedevano la possibilità di cui in esame solamente per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti.
Sicuramente il restare al di sotto del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti e lo sforare il rapporto tra dipendenti e popolazione costituisce un'anomalia piuttosto rare, che suggeriscono la necessità di dare corso ad una verifica dei conti.
Arturo Bianco
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