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Versione completa: Lavoro agile
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Art. 18 L. 22-5-2017 n. 81
Lavoro agile
1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Quesito

Alla luce della norma citata, è necessaria una contrattazione di secondo livello per attuare il lavoro agile in un comune?

Sulla materia può intervenire allo stato attuale la contrattazione nazionale. Appartiene alla stessa la eventuale assegnazione di margini di intervento alla contrattazione decentrata.
Arturo Bianco
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