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Art.28 CCNL 14/09/2000

1. L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell’art. 43, comma 1.

Quesito

Qualora il dipendente fosse condannato per fatto commesso con dolo o colpa grave, l’ente avrebbe l’obbligo di esigere dal dipendente condannato le spese legali anticipate dall’ente medesimo?

Nel caso in cui l'ente abbia assunto fin dall'inizio le spese legali la risposta è che in caso di condanna per fatto commesso con dolo o colpa grave deve procedere al recupero delle somme corrisposte a titolo di spese legali.
Arturo Bianco
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