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Versione completa: PATTO DI STABILITA' 2008 ESCLUSIONI
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Una questione interpretativa relativa al patto di stabilità per l’anno 2008, a mio avviso, riguarda l’applicazione dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese di investimento ai sensi del decreto legislativo 81/2007 convertito con la legge 127/2007.
La norma in questione all’art. 2 consentiva di non rilevare al fini del patto di stabilità interno le spese di investimento finanziate nell’anno 2007 E NON LIMITATAMENTE ALL'ANNO 2007 mediante l’utilizzo di una quota pari al 18.9% o 2,9% dell’avanzo di amministrazione  accertato il 31.12.2005. (limitatamente ai soli comuni che avevano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni).
Oggi in sede di programmazione degli obiettivi 2008 come devo considerare queste spese? La norma in questione consentiva l'utilizzo dell'avanzo solo per gli investimenti, l'attivazione e l'espletamento delle procedure di gara si concretizzerà solo durante il 2008. Oggi come interpreto la norma, vale ancora? Posso attivare quelle spese di investimento finanziate dall'avanzo escludendole dal computo degli obiettivi per il 2008? Come mai nei prospetti della ragioneria non vi sono indicati i campi per le esclusioni? Oltretutto il patto 2008 non ha disciplina a parte ma è una integrazione ai commi 680 e segg. della L. 296/07 (patto 2007) tra l'altro ripresa dal DL 81/07 che mi fa supporre che il DL 81/07 è ancora applicabile.
Devo redigere il prospetto con i flussi di cassa per il consiglio comunale, escludo queste spese dal calcolo dei pagamenti voi cosa ne pensate?
SECONDO IL MIO MODESTO PARERE QUESTE SPESE, OVVIAMENTE SOLO PER COLORO CHE UTILIZZANO NEL 2008 IL SISTEMA VECCHIO (PER COMP. E CASSA, NON POTRANNO ESSERE DETRATTE DALLA CASSA DEL TITOLO II, QUANDO SI MATERIALIZZERANNO IN PAGAMENTI (E QUINDI OGGI NELLE PREVISIONI DI CASSA), PER IL SEMPLICE MOTIVO CHE SONO STATE GIA' CONSIDERATE COME DETRAZIONE NEL RISPETTO DEL P.S.I. 2007, SIA PER CASSA CHE PER COMPTENZA, ED IL CONSIDERARLE DI NUOVO, PRESCINDENDO DA QUESTIONI LESSICALI O INTERPRETATIVE DELLA NORMA IN PAROLA, SOSTANZIEREBBE UNA DUPLICAZIONE DI DETRAZIONI NON AMMESSA DAL QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO DELLA NORMATIVA DI BASE.
A TALE RIGUARDO, PER ESEMPIO, BASTI PENSARE AL DISCORSO DEI TRASFERIMENTI ERARIALI (E REGIONALI) SPETTANTI PER IL 2007, CHE SE VENGONO CONSIDERATI, NEL P.S.I. 2007, ACCERTATI ED INCASSATI PER L'IMPORTO COMUNICATO, NEL 2008 NON POSSONO ESSERE SOMMATI (ANCHE SE INCASSATI MATERIALM. NEL 2008) A QUELLI COMUNICATI PER IL 2008, A MENO DI NON AUMENTARNE IL VOLUME IN MODO ARTIFICIOSO.
SPERO DI ESSERE STATO FELICE NELL'ESPRESSIONE DEL MIO PENSIERO, ANCHE IN RELAIZONE ALLA TEMATICA AFFRONTATA.
SALUTI
Non condivido completamente l'interpretazione data dal dr. Cascone.
Io sono per una interpretazione letterale della norma evitando interpretazioni estensive.
Ne consegue che con riferimento all'avanzo la norma si applicava per il 2007 e non per il 2008.
Nulla viene precisato, invece , in merito a somme escluse negli anni passati. In assenza di un divieto, essendo cambiate le "regole del gioco" ritengo che possano essere ancora sottratte.
Se il legislatore voleva escluderle poteva dirlo espressamente.
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