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Versione completa: Transazione
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La normativa stabilisce che prestazioni effettuate senza impegno, se riconosciute negli anni successivi, rappresentano debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL. Nel caso in cui sono stati effettuati lavori in eccedenza rispetto al quadro economico di un'opera pubblica e con l'impresa si transige un importo inferiore al dovuto, è sufficiente approvare in giunta la transazione e imputare al bilancio corrente la somma? O è necessario che la transazione passi dal Consiglio Comunale e si proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio art. 194 lettera e? Grazie
La transazione è sufficiente nella fattispecie. Essa va in giunta senza parere revisori.
Ovviamente la procedura è questa solo se la stessa non è pluriennale (caso del rateizzo) e se il suo finanziamento non richiede variazione di bilancio. Altrimenti va in consiglio con il parere revisori.
E' stato chiarito (di recente cfr anche Corte dei Conti Puglia, con delibera n. 80/2017) che la transazione non è debito fuori bilancio.
GC
Se invece i lavori effettuati non erano affatto previsti nel Q.E. dell'opera, quindi nuovi lavori e non in eccedenza come riportato nel quesito formulato, la transazione sana il credito vantato dall'impresa? Non vorrei che fosse considerata una forma di raggiro per evitare il Consiglio Comunale. Grazie
Non necessariamente è un dfb in quanto non è la natura della spesa ad essere discriminante rispetto alla transazione ma è la presenza o meno di un accordo sulla controversia nata o nascente e sul quantum debeatur. Solo che, se si opta per la transazione, in questo caso la mancanza di fondi richiede una delibera di consiglio comunale con parere dei revisori.
G.C.
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