è possibile usufruire del permesso per lutto richiesto dal dipendente dopo 8 giorni dal decesso e da usufruire dopo 12 giorni dal decesso per quanto all'art. 18 c.2 del CCNL del 14/09/2000?
Non vi è un termine fissato dal CCNL per fruire dei 3 giorni di permesso per lutto; la distanza di 8 giorni appare eccessiva, ma non giustifica la negazione del permesso stesso. Sarebbe opportuno che il dipendente fornisse una motivazione del lungo lasso che intercorre. La norma contrattuale fissa solamente il vincolo che i 3 giorni debbano essere fruiti consecutivamente. Oltre alle previsioni del CCNL 6.7.1995 non vi sono altri permessi per lutto e la citata disposizione delle cd code contrattuali ingloba in tale tetto i permessi che possono essere goduti allo stesso titolo sulla base di norme di legge.
Cordiali saluti
Arturo Bianco