Ci è pervenuto il seguente quesito:
Può un dipendente di ruolo, inquadrato come D5, con anzianità di servizio nella qualifica D superiore ai cinque anni, in possesso di laurea triennale, essere incaricato per ricoprire il ruolo di dirigente?
Si tenga presente che il regolamento del personale dell'ente, mai adeguato al D.Lgs. 165/2001, prevede che l'incarico di dirigenza possa essere assunto anche da chi in possesso del solo diploma di scuola superiore a condizione che si abbiano almeno cinque anni di anzianità nell'allora 8° q.f.
Che ne pensate?
Assolutamente no, perchè il requisito della laurea (non triennale) è imprescindibile, in quanto derivante dalla legge e va sposato con l'ulteriore requisito dei cinque anni in cat. D.
saluti
Mi associo alla linea di Gennaro Cascone. Regolamento da modificare immediatamente!
Saluti
Vorrei sapere da cascone_gennaro a quale legge si riferisce.
Comunque leggete prima quanto segue. E' il parere di un autorevole cultore della materia (sintetizzato) in seguito al quale un giudice del lavoro ha rigettato un ricorso avverso una nomina al posto da dirigente di un dipendente con laurea triennale.
Fatemi sapere poi la vostra.
""L’impianto normativo a cui far riferimento per quanto concerne l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, è sicuramente il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
In particolar modo a questo si deve far riferimento anche per l’affidamento di incarichi dirigenziali a nomina fiduciaria, in quanto norma che disciplina l’accesso all’incarico di dirigente per mezzo di pubblico concorso.
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2 e successiva lettera a) dell’art. 28, testualmente recita:
In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati i posti di dirigente da coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono rispettivamente partecipare:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
Come si può notare vengono utilizzati, non a caso, due termini ben distinti: quello di laurea e quello di diploma di laurea.
Ciò ci obbliga ricorrere alla distinzione che dei termini si fa nella riforma universitaria del 1999.
Pertanto distingueremo tra:
Diploma di laurea o DL: laurea pre riforma 1999, che si conseguiva a seguito di corsi della durata di quattro, cinque o sei anni e che oggi per equipararle occorre la laurea specialistica.
Laurea o L: laurea post riforma 1999, della durata di tre anni che si ottiene con il raggiungimento di 180 crediti formativi, cosiddetta laurea triennale.
Laurea specialistica o LS: laurea post riforma 1999, della durata di cinque anni (L+due anni) che si ottiene con il raggiungimento di 300 o più crediti formativi a seconda del corso di laurea.
Laurea magistrale o LM: a seguito dell'entrata in vigore del decreto MIUR 270/2004, che in sostanza sostituisce la cosiddetta laurea specialistica
Alla luce di tali distinzioni, nell’art. 28 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è evidente che il legislatore ha voluto distinguere due fattispecie ben definite, stabilendo per una, che ai dipendenti di ruolo dell’amministrazione, per l’accesso all’incarico di dirigente, con cinque anni di anzianità di servizio nella categoria D, (posizione in cui per l’accesso dall’esterno occorre il diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale), basta la Laurea, ovvero la cosiddetta triennale.
La conferma che tale norma non può essere interpretata diversamente, la troviamo nello stesso art. 28, comma 2, lettera b) che riserva l’accesso all’incarico di dirigente al personale non di ruolo dell’amministrazione, ovvero specifica i titoli da possedere per accedere all’incarico di dirigente non essendo dipendente di ruolo.
Ciò recita: i soggetti muniti di laurea nonche' di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalita' di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresi', soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.""
Tralasciando al giusriprudenza per la sua volatilità, contradditorietà e mutabilità, io farei esclusivo riferimento, per un incarico di dirigenza a pers. interno, a quanto disposto dal T.U.P.I. di cui al D.Lgs.n.165/2001 per l'accesso dall'esterno, ovvero 5 anni in D) + laurea.
Ovviamente il mio è solo un consiglio e non ha nessuna pretesa di evangelismo inconfutabile.
Saluti.
Condivido in pieno con cascone. Il problema è che la classificazione dei titoli di studio universitari, secondo la terminologia oggi utilizzata dopo la riforma del 1999, inquadra la laurea, senza nessuna altra specificazione, (es. diploma di laurea, specialistica, magistrale) come titolo triennale. Per questo presumo che il parere riportato qualche fondamento possa averlo. Quindi se nel 165/2001 troviamo laurea + 5 anni, si intende triennale + 5 anni, anche alla luce del fatto che subito dopo viene chiaramente utilizzato il termine diploma di laurea, che fa escludere anche una eventuale distrazione nella stesura della norma.