24-05-2017, 13:03
Buongiorno,
il nostro ente nel 2016 si è costituito in giudizio accantonando nel risultato di amministrazione (rendiconto 2016) una certa cifra per l'eventuale rischio di perdita.
Nel caso di soccombenza, avendo accantonato nel risultato di amministrazione 2016 una quota pari al possibile rischio di perdita relativamente al procedimento in corso, chiediamo se è necessario approvare il debito fuori bilancio oppure se è sufficiente applicare l'avanzo di amministrazione (quota accantonata) al bilancio di previsione per poter liquidare la spesa (e quindi senza riconoscimento del debito fuori bilancio).
Quindi chiediamo dunque se tale fattispecie rientrerebbe nel riconoscimento del debito fuori bilancio oppure se, avendo accantonamento preventivamente i fondi nel risultato di amministrazione, l'ente è esentato dal riconoscimento.
Saluti.
il nostro ente nel 2016 si è costituito in giudizio accantonando nel risultato di amministrazione (rendiconto 2016) una certa cifra per l'eventuale rischio di perdita.
Nel caso di soccombenza, avendo accantonato nel risultato di amministrazione 2016 una quota pari al possibile rischio di perdita relativamente al procedimento in corso, chiediamo se è necessario approvare il debito fuori bilancio oppure se è sufficiente applicare l'avanzo di amministrazione (quota accantonata) al bilancio di previsione per poter liquidare la spesa (e quindi senza riconoscimento del debito fuori bilancio).
Quindi chiediamo dunque se tale fattispecie rientrerebbe nel riconoscimento del debito fuori bilancio oppure se, avendo accantonamento preventivamente i fondi nel risultato di amministrazione, l'ente è esentato dal riconoscimento.
Saluti.