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Versione completa: Dimissioni entro il periodo di prova e nuova assunzione.
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Il nostro Ente nel mese di dicembre 2016 ha effettuato quattro assunzioni di personale a tempo indeterminato, uno dei due neo assunti, nel mese di febbraio 2017, ha presentato le dimissioni da perfezionarsi entro il periodo di prova. La circolare 46078/2010 della Funzione Pubblica prevede che eventuali dimissioni o cessazioni dal servizio, che avvengono prima della conclusione del periodo di prova previsto dal CCNL di riferimento e nei limiti temporali entro cui possono effettuare le assunzioni autorizzate, consentono il riutilizzo delle risorse che hanno finanziato la relativa assunzione mediante scorrimento della stessa graduatoria se vi sono idonei, oppure ricorrendo ad altra graduatoria, in caso contrario. Anche l'ANCI conferma chiaramente quanto anzidetto richiamando la circolare UPPA n. 1786 del 22/02/2011. La Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia, con i pareri n. 314/2011 e n. 476/2012 sembra andare in una direzione diametralmente opposta, preclude infatti la percorribilitā di quanto sopra prospettato. Al riguardo, si chiedono chiarimenti, grazie.
A parere di chi scrive la citata circolare della Funzione Pubblica č da considerare pienamente valida e costituisce il punto di riferimento di cui gli enti locali devono tenere conto.
Arturo Bianco
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