13-03-2017, 18:09
un dipendente vincitore di concorso presso altro comune viene chiamato per assunzione. Ha ferie residue non godute A) per motivi legati alla carenza di personale che non consente di poter assegnare ad altri dipendenti le attivitā svolte da questo dipendente e B) per motivi legati all'attribuzione (svolge attivitā legate a una serie di servizi in diversi uffici) che non hanno consentito la fruizione delle ferie sempre negata con motivazione.
Si chiede al momento della cessazione del dipendente (non preventivata e non preventivabile in quanto il Comune ha chiamato il dipendente su graduatoria approvata tempo fa ed utilizzata per scorrimento nel 2017) per assunzione presso altro comune spetta allo stesso un indennitā per mancata fruizione di ferie in attuazione dei principi di cui alla sentenza C-341-15 (qui sotto allegata) resa dalla Corte di giustizia UE il 20 luglio 2016 e sentenza n 95/2016 della Corte costituzionale?
Grazie
Si chiede al momento della cessazione del dipendente (non preventivata e non preventivabile in quanto il Comune ha chiamato il dipendente su graduatoria approvata tempo fa ed utilizzata per scorrimento nel 2017) per assunzione presso altro comune spetta allo stesso un indennitā per mancata fruizione di ferie in attuazione dei principi di cui alla sentenza C-341-15 (qui sotto allegata) resa dalla Corte di giustizia UE il 20 luglio 2016 e sentenza n 95/2016 della Corte costituzionale?
Grazie