Vorrei sapere se qualcuno degli iscritti al forum si è confrontato in passato con la problematica della distinzione tra
Manutenzione ( ordinaria e straordinaria) e nuova opera.
Il problema mi è sorto nell'ambito della liquidazione dell'incentivazione del personale interno.
IN particolare il regolamento prevede percentuali diverse tra le opere di manutenzione e nuove opere.
A vostro parere, l'allargamento di una strada o l'inserimento di un marciapiede è manutenzione o nuova opera?
Vorrei sapere se qualcuno degli iscritti al forum si è confrontato in passato con la problematica della distinzione tra
Manutenzione ( ordinaria e straordinaria) e nuova opera.
Il problema mi è sorto nell'ambito della liquidazione dell'incentivazione del personale interno.
IN particolare il regolamento prevede percentuali diverse tra le opere di manutenzione e nuove opere.
A vostro parere, l'allargamento di una strada o l'inserimento di un marciapiede è manutenzione o nuova opera?
Il confine a volte è sottile, a mio parere, la linea di demarcazione stà nel fatto che la manutenzione straordinaria (anche se spesso si traduce in interventi consistenti anche con sostituzioni di parti strutturali dell’opera) si concretizza in interventi su opere esistenti. Nel caso di specie la realizzazione di un marciapiede che prima non c’era o l’allargamento di una strada va considerato come una nuova opera.
In merito poi all’incentivo, a mio avviso, il regolamento dovrebbe parametrare le percentuali di incentivo non tanto sulla distinzione tra opera e manutenzione straordinaria, ma piuttosto sull’entità dell’attività progettuale (tale attività è appunto il presupposto dell’incentivo). Infatti vi possono essere interventi di manutenzione straordinaria che implicano però un’elevata attività progettuale.
Non essendo tencico della materia, posso solo rammentare la fonte normativa contenuta nel DPR n. 380/2001 (TU edilizia) che all'art. 3 fornisce le definizioni degli interventi edilizi:
a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.