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Versione completa: Patrocinio legale
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Art.28
Patrocinio legale
1. L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell’art. 43, comma 1.


Quesito

Alla luce della norma sopra citata, è possibile che il dipendente (in questo caso dirigente) possa scegliere come avvocato la propria consorte?

Non si vedono motivi ostativi a che un dipendente scelga un congiunto come legale di fiducia. L'ente deve esprimere il proprio gradimento in cui gli elementi di cui tenere conto sono il costo (quindi è opportuno indicare gli oneri che l'ente sopporterà sulla base delle proprie previsioni) ed accertare che dalla difesa del dipendente/dirigente non derivi un nocumento per l'ente stesso.
Arturo Bianco
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