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Versione completa: Pausa pranzo
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I farmacisti comunali smettono di lavorare alle 12:30 e riprendono alle 15:00. Pertanto la loro pausa ha una durata di 2 ore e mezza, in contrasto con la norma contrattuale ex art. 45 del CCNL 14.09.2000, che prevede una pausa non superiore alle 2 ore.
È possibile andare in deroga alla norma con un contratto decentrato integrativo?
No. Le norme contrattuali nazionali non ammettono deroghe da parte dei contratti decentrati, in particolare per la quantificazione della durata minima e massima della pausa pranzo. L'unica deroga è stata introdotta dagli stessi contratti nazionali, che espressamente rinviano ai contratti decentrati, per alcune figure professionali (quali vigili, addetti alle biblioteche, etc).
Arturo Bianco
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