La scrivente ha alcune difficoltà ad applicare il decreto interministeriale 21/01/08; in particolare non riesce a comprendere bene il significato del punto "4" della lettera circolare prot. 16/Segr/ 0001692/04.01.03 nella parte in cuii viene riportato: " Il riferimento alle sole dimissioni volontarie previste dall'art. 2118 del cod.civ., rende tale disciplina non applicabile agli accordi di risoluzione consensuale bilaterali che restano disciplinati dalle norme generali sui contratti, che prevedono la libera manifestazione del consenso".
Qualcuno è in grado di fornirmi una spiegazione?
Da ultimo, i comuni che partecipano al forum si sono organizzati a svolgere la predetta nuova funzione?
Credo, che oltre alle due modalità di recesso unilaterale dal contratto di lavoro che noi usualmente conosciamo, le dimissioni volontarie e il licenziamento, esista giuridicamente una terza possibilità che è costituita da una manifestazione bilaterale della volontà delle parti di risolvere il contratto. Con essa, in definitiva, ciascuna delle parti rinuncia ai propri diritti nei confronti dei termini di preavviso.
Credo che la famosa prassi delle "dimissioni in bianco" che si vorrebbe far sparire con questa procedura, non risolverà il problema proprio per questa falla lasciata aperta. Ci sarà in futuro probabilmente tanti "accordi bilaterali in bianco" di risoluzione del contratto di lavoro.
NOI CI SIAMO ATTIVATI, MA VI SONO MOLTI PROBLEMI CIRCA LE CASISTICHE DEI CONTRATTI PRIVATI CHE SPESSO COLORO CHE DEVONO DARE LE DIMISSIONI NON CONOSCONO. CHI VIENE ALLO SPORTELLO SPESSO NON E' IL DIPENDENTE DIMISSIONARIO CHE DEVE SOTTOSCRIVERE IL DOCUMENTO STAMPATO DIRETTAMENTE DAL SITO. INFINE ABBIAMO PUBBLICATO SUL SITO DELL'ENTE IL MODELLO FAX SIMILE DELLE DIMISSIONI CON LE ISTRUZIONI E GLI ORARI SIA NOSTRI CHE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PIU' VICINO.
SPERIAMO CHE ATTIVINO PRESTO ANCHE PATRONATI, COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO!!!