08-02-2017, 18:43
In base alla Legge Regione Siciliana n. 3 del 17 Marzo 2016 le stabilizzazioni sono nuove assunzioni, che non entrano nel tetto di spesa qualora disposte in favore degli LSU assunti nelle categorie A e B in quanto siamo in presenza di “assunzioni di tipo ordinario”.
La corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana Deliberazione n.162/2016/PAR così interpreta la disciplina in argomento:
<<Dalla natura derogatoria dell’art. 36, comma 5 bis, deriva, quale naturale corollario, che non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 solamente le tipologie di assunzioni di personale tassativamente contemplate dall’art. 4, comma 8, del d.l. n. 101/2013, come attuato, a livello regionale, dall’art. 30 della l.r. n. 5/2014. In assenza di espresse disposizioni a riguardo, non vi è alcuna possibilità di estensione analogica di tale peculiare regime ad altre tipologie di contratto precario, le quali pertanto restano assoggettate ai limiti ordinariamente previsti dal dl n. 101/2013 e dagli art. 35 e 36 del D.lgs. n. 165/2001. Con specifico riguardo al quesito principale, volto a sapere se la stabilizzazione del personale precario di cat. A e B appartenente alle qualifiche di cui all’art. 16 della l. n. 56/87 possa essere avviata prescindendo dal limite del 50% delle risorse finanziarie destinate alla politiche assunzionali, bisogna osservare che le assunzioni secondo le modalità previste dall’art. 36, comma 5 bis, del d.lgs. n. 165/2001 (riferite, cioè, al personale assunto ex art. 16 della l.n. 56/87 in possesso dei requisiti ivi previsti), sono state escluse dal predetto budget assunzionale in quanto tale personale, avente diritto di precedenza, rientrerebbe nella disciplina del reclutamento ordinario di cui all’art. 35, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 165/2001. Poichè, tuttavia, tale inquadramento si baserebbe sull’espresso richiamo alle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, non appare priva di conseguenze l’intervenuta abrogazione di tali norme, ad opera dell'art. 55, comma 1, lett. b, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Nelle more di un auspicabile intervento chiarificatore da parte del legislatore, allo stato sembra potersi affermare che, venuto meno l’ancoraggio di tali reclutamenti nell’ambito del regime ordinario e in assenza di analoga disposizione che disponga espressamente in tal senso, le stabilizzazioni del personale precario di cui all’art. 16 della legge n. 56/87 risultano inquadrabili, in via residuale, nel regime previsto dall’art. 35, comma 3 bis, del d. lgs. n. 165/2001 e nel conseguente contingentamento delle risorse assunzionali>>.
Mi chiedo se ad oggi il parere della Corte dei Conti possa essere superato e quindi possa essere utilizzato il 100% della capacità assunzionale per le stabilizzazioni di ex LSU in categoria A.
La corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana Deliberazione n.162/2016/PAR così interpreta la disciplina in argomento:
<<Dalla natura derogatoria dell’art. 36, comma 5 bis, deriva, quale naturale corollario, che non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 solamente le tipologie di assunzioni di personale tassativamente contemplate dall’art. 4, comma 8, del d.l. n. 101/2013, come attuato, a livello regionale, dall’art. 30 della l.r. n. 5/2014. In assenza di espresse disposizioni a riguardo, non vi è alcuna possibilità di estensione analogica di tale peculiare regime ad altre tipologie di contratto precario, le quali pertanto restano assoggettate ai limiti ordinariamente previsti dal dl n. 101/2013 e dagli art. 35 e 36 del D.lgs. n. 165/2001. Con specifico riguardo al quesito principale, volto a sapere se la stabilizzazione del personale precario di cat. A e B appartenente alle qualifiche di cui all’art. 16 della l. n. 56/87 possa essere avviata prescindendo dal limite del 50% delle risorse finanziarie destinate alla politiche assunzionali, bisogna osservare che le assunzioni secondo le modalità previste dall’art. 36, comma 5 bis, del d.lgs. n. 165/2001 (riferite, cioè, al personale assunto ex art. 16 della l.n. 56/87 in possesso dei requisiti ivi previsti), sono state escluse dal predetto budget assunzionale in quanto tale personale, avente diritto di precedenza, rientrerebbe nella disciplina del reclutamento ordinario di cui all’art. 35, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 165/2001. Poichè, tuttavia, tale inquadramento si baserebbe sull’espresso richiamo alle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, non appare priva di conseguenze l’intervenuta abrogazione di tali norme, ad opera dell'art. 55, comma 1, lett. b, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Nelle more di un auspicabile intervento chiarificatore da parte del legislatore, allo stato sembra potersi affermare che, venuto meno l’ancoraggio di tali reclutamenti nell’ambito del regime ordinario e in assenza di analoga disposizione che disponga espressamente in tal senso, le stabilizzazioni del personale precario di cui all’art. 16 della legge n. 56/87 risultano inquadrabili, in via residuale, nel regime previsto dall’art. 35, comma 3 bis, del d. lgs. n. 165/2001 e nel conseguente contingentamento delle risorse assunzionali>>.
Mi chiedo se ad oggi il parere della Corte dei Conti possa essere superato e quindi possa essere utilizzato il 100% della capacità assunzionale per le stabilizzazioni di ex LSU in categoria A.