Un ente, alla data del 15/10/2015, presentava in dotazione organica due dirigenti a tempo indeterminato e due assunti ai sensi dell’art. 110 c. 1 del TUEL.
Alla luce della normativa in vigore, si chiede di capire se sia possibile mantenere in forza i due dirigenti a tempo determinato.
La mia risposta è positiva in quanto non si supera il tetto dei dirigenti in servizio alla data del 15 ottobre 2015. La risposta delle Corti dei Conti della Puglia e del Veneto è negativa in quanto considerano che i posti coperti con assunzioni a tempo determinato ex articolo 110 non determinano una condizione per cui possono essere sottratti al vincolo della indisponibilità. Si consideri che nel corso del 2017 tale vincolo dovrebbe cessare.
Arturo Bianco
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 191 depositata il 14 luglio 2017, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all’art. 1, comma 219, della l. 208/2015 (abrogata dal d.lgs. 75/2017), nella parte in cui applicava anche alle amministrazioni delle regioni e delle province autonome il vincolo di indisponibilità dei posti dirigenziali vacanti alla data del 15 ottobre 2015, nonché il meccanismo della cessazione di diritto, con risoluzione dei relativi contratti, degli incarichi conferiti dopo il 15 ottobre 2015 e prima dell’entrata in vigore della legge (01 gennaio 2016) a copertura dei posti dirigenziali resi indisponibili.
Dal 22 giugno la indisponibilità dei posti dirigenziali non coperti alla data del 15 ottobre 2015 è stata abrogata dal DLgs n. 75/2017
Arturo Bianco