28-10-2016, 19:31
Considerato che il CCNL 31/03/1999 prevede una declaratoria unica per tutta la categoria D, senza fare alcuna distinzione fra categoria giuridica D1 (ex 7 livello) e categoria giuridica D3 (ex 8 livello), si chiede per quali figure professionali è necessario bandire un concorso per D3 e quando invece bisogna bandirne uno per D1.
Esempio: se devo assumere le figure professionali indicate nel suddetto allegato
farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell’area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province
Devo bandire un concorso per D3 o per D1?
Di seguito la mia opinione in merito.
L’ente deve assumere in D3, qualora desideri avere in dotazione organica un dipendente (con requisiti professionali come l’abilitazione, iscrizione ad albo, ecc …) a cui chiedere maggiore autonomia e responsabilità nelle attività da svolgere. Di converso non è giustificabile una maggiore spesa se l’ente ha la necessità di un semplice istruttore direttivo. In tal caso potrebbero configurarsi gli estremi del danno erariale.
Esempio: se devo assumere le figure professionali indicate nel suddetto allegato
farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell’area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province
Devo bandire un concorso per D3 o per D1?
Di seguito la mia opinione in merito.
L’ente deve assumere in D3, qualora desideri avere in dotazione organica un dipendente (con requisiti professionali come l’abilitazione, iscrizione ad albo, ecc …) a cui chiedere maggiore autonomia e responsabilità nelle attività da svolgere. Di converso non è giustificabile una maggiore spesa se l’ente ha la necessità di un semplice istruttore direttivo. In tal caso potrebbero configurarsi gli estremi del danno erariale.