Nel 2016 i Comuni possono contrarre mutui nei limiti dell'art. 204 del TUEL, mentre a partire dal 2017 dovranno applicarsi i nuovi limiti previsti dalla legge 243/2012 (in base alle intese regionali).
E' corretto oppure anche per il 2017 ci sono derogher?
Grazie
La L.164/2016 ha modificato l'art. 10 della L.243/2012 e dal 2017 le operazioni di indebitamento devono essere effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscono, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge.
Inoltre dal 2017, la citata legge ha abrogato il limite alla capacità di indebitamento rappresentata dalla quota K (rimborso capitale mutui) previsto nell’anno.
Anche in assenza delle predette intese il limite di cui all’art. 204 comma 1 del TUEL rimane il cardine della capacità di indebitamento; tuttavia occorre considerare anche i limiti indotti dal sistema del Pareggio di Bilancio dove il FPV da indebitamento (vecchi mutui) e l’indebitamento programmato (nuovi mutui) concorrono negativamente al saldo di finanza pubblica ivi congegnato.
GC