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Versione completa: Capacità indebitamento 2017/2019
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La capacità di indebitamento è determinata secondo il disposto dell'art. 204 TUEL ma deve tener conto dei vincoli del pareggio di bilancio. L'ufficio tecnico ha predisposto il programma triennale delle OO.PP 2017/2019 nel quale sono previste opere finanziate con mutui. Ebbene, sviluppando il piano di ammortamento degli stessi e, sommando gli interessi a quelli già in essere, sono decisamente sotto il 10% indicato. Ma l'importo dei mutui da prevedere deve comunque rientrare nel limite massimo della quota capitale da restituire, o rientrando nella percentuale prevista dall'art. 204 può essere superiore? Grazie
La L.164/2016 ha modificato l'art. 10 della L.243/2012 e dal 2017 le operazioni di indebitamento devono essere effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscono, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge.
Inoltre dal 2017, la citata legge ha abrogato il limite alla capacità di indebitamento rappresentata dalla quota K (rimborso capitale mutui) previsto nell’anno.
Anche in assenza delle predette intese il limite di cui all’art. 204 comma 1 del TUEL rimane il cardine della capacità di indebitamento; tuttavia occorre considerare anche i limiti indotti dal sistema del Pareggio di Bilancio dove il FPV da indebitamento (vecchi mutui) e l’indebitamento programmato (nuovi mutui) concorrono negativamente al saldo di finanza pubblica ivi congegnato.
GC
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