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Versione completa: Applicazione avanzo libero
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L'art. 187 del TUEL al comma 3-bis. dispone che l'avanzo di amministrazione non vincolato non puo' essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193. Ebbene, il mio ente attualmente sta utilizzando, anche se per un importo irrisorio, entrate vincolate per pagamento di spese correnti. Ho il consiglio comunale il giorno 26 perché dobbiamo riconoscere un importo alla società che gestisce la raccolta ed il conferimento di rifiuti, al fine di evitare problemi gravi derivanti dal non espletamento del servizio . Ho consigliato come strada obbligatoria l'utilizzo dell'avanzo libero, ma oggi mi accorgo che il tesoriere non ha completamente reintegrato i fondi vincolati. Come posso giustificare l'utilizzo? Ci sono dei prelevamenti da c.c.postali che il tesoriere non ha ancora eseguito. Chiedo consiglio nella soluzione della problematica. Grazie
Se ci sn fondi sui ccp maggiori delle somme utilizzate ex art.195, allora ritengo l'applicaz. dell'avanzo libero legittimo e possibile.
Prima dell'utilizzo occorrerà verificare il completo ripristino dei vincoli.
GC
Nel caso si proceda alla variazione di bilancio e, al momento dell'impegno sono in utilizzo di entrate vincolate, vi è la possibilità di eliminare la variazione con applicazione di avanzo e sostituirla con altra, ( maggiori entrate e minori spese) evitando di revocare il precedente atto di Consiglio?
La variazione già effettuata può essere revocata o rettificata, in base al numero ed alla sostanza delle modifiche da fare. Se la precedente v.b. viene completamente riscritta allora conviene la revoca e la adozione di un nuovo atto, anche con una unica deliberazione.
Inoltre, l'ipotesi di utilizzo delle e.v. si deve sostanziare al momento di adozione delle deliberazione consiliare di applicaz. dell'avanzo; è quello il momento della verifica, per cui quello che avviene dopo nn conta.
GC
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