Il richiamo agli artt. del d.lgs n.368/2001 contenuto nell'art. 36 comma 5 bis che stabiliva il diritto di precedenza nelle selezioni richiedenti l'obbligo scolastico può intendersi riferito all'art.24 del d.lgs. 15/06/2015 n.81 che sostituisce il d.lgs.368? la questione è rilevante al fine di stabilire se tali assunzioni rientrano nel regime ordinario di reclutamento di cui all'art. 35 comma 1 lett.b) per il quale non c'è l'obbligo di rispettare il limite del 50% delle risorse assunzionali.
Gentilissima,
non vedo il nesso tra le assunzioni a tempo determinato e quelle a tempo indeterminato di cui al quesito. In termini generali il riferimento alle norme del DLgs n. 368/2001 va oggi fatto con il DLgs n. 81/2015 che lo ha sostituto
Arturo Bianco
la questione riguarda le procedure di stabilizzazione dei precari a norma dell'art.4, commi 6 e 8 del D.L.n.101/2013 per i quali secondo la circolare del DFP n.5/2013 ( punto 3.4)non c'è l'obbligo di rispettare il 50% del budget assunzionale per l'accesso dall'esterno in quanto trattasi di procedura ordinaria ai sensi dell'art. 36,comma 5bis...qualcuno sostiene che essendo stato abrogato tale comma, il vincolo del rispetto della quota di accesso dall'esterno valga anche per le assunzioni con l'o.s.Se cosi è come si applica l'art.4, comma 8 ?
Non mi risulta essere stato abrogato il comma 5 bis dell'articolo 36 del DLgs n. 165/2001. Non vi sono a mio avviso ragioni per non considerare ancora applicabili le indicazioni della citata circolare 5/2013 della FFPP per la quale non si applica il tetto del 50% delle capacità assunzionali per le assunzioni effettuate con queste procedure.
Arturo Bianco