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Versione completa: Tetto del 2015
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È vero che le risorse economiche ai sensi dell'art. 16 del D.L. 6-7-2011 n. 98 (piani di razionalizzazione) devono rientrare anch'esse nel tetto del fondo del 2015?
Qualora fosse così, qual è la normativa che disapplica quanto previsto dal citato articolo?
Le risorse di cui ai piani di stabilizzazione entrano nella parte variabile del fondo ma, indicazione consolidata, vanno in deroga al tetto del fondo rispetto al 2015.
Se il piano di razionalizzazione è relativo al 2016 vi sono letture differenziate se vada nel fondo 2016 come previsione ovvero vada nel fondo 2017 a seguito della certificazione dei risultati conseguiti. In ogni caso la erogazione non potrà che essere disposta nel 2017 a seguito della certificazione positiva del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
COSTITUZIONE FONDO ANNI 2016 E 2017

Provo a rifare il quesito.
Qualora nel fondo relativo all'anno 2016 e/o 2017 l’ente fosse intenzionato ad immettere risorse economiche ai sensi dell'art. 16 del D.L. 6.7.2011 n. 98 (piani di razionalizzazione), quest’ultime sarebbero soggette ai vincoli previsti per gli altri istituti, ovvero l'ammontare del fondo anno 2016 e/o 2017 non deve superare l'ammontare del fondo del 2015?
Qualora fosse così, qual è la normativa che disapplica quanto previsto dal citato articolo 16 del D.L. 6.7.2011 n. 98?
Le risorse di cui all'articolo 16 del DL n. 98/2011 non entrano nel tetto del fondo, per cui con il loro inserimento nei fondi 2016 e/o 2017 si può superare il tetto del fondo del 2015, ovviamente per le quote derivanti dai piani di razionalizzazione.
Arturo Bianco
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