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Versione completa: Limiti massimi permanenza in servizio nelle Pubbliche Amministrazione – Chiarimenti.
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L’amministrazione scrivente del Comune di San Donato di Lecce intende avere un vostro parere in riferimento a quanto segue:
“dipendente comunale che nel mese di febbraio 2017 raggiungerà il diritto alla pensione anticipata (42 anni e 10 mese) e nel mese di Giugno 2017 compirà 65 anni di età , (limite ordinamentale per i dipendenti pubblici (art. 12 delle legge 20 marzo 1975, n.70), può restare in servizio fino alla data del raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia (66 anni e sette mesi)????”
A parere dello scrivente con l’entrata in vigore delle recenti disposizioni legislative e precisamente il D.L. 24 giugno 2014 n.90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.114 che ha soppresso l’istituto del trattenimento in servizio e ha ridefinito l’ambito della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro,  l’Amministrazione ha l’obbligo della risoluzione del rapporto di lavoro nel caso in cui il dipendente: abbia maturato il requisito per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l’età limite ordinamentale (come nel caso in questione); rimessa alla determinazione dell’Amministrazione, per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata aggiornata con l’adeguamento alla speranza di vita,  senza penalizzazione.
Pertanto, si chiede, alla luce di quanto esplicitato se il dipendente in questione può essere trattenuto in servizio fino alla data di raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, pur avendo maturato il diritto alla pensione anticipata e raggiunto il limite ordinamentale.
In attesa di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti.
Senza pretesa di poter fornire un'interpretazione alle norme vigenti, ritengo - per essere direttamente interessato alla medesima questione - che dopo la "Fornero" esistono, anche nel settore pubblico, due sole possibilità di pensionamento:
1- pensione anticipata, al cui al raggiungimento del requisito il dipendente ha facoltà di accedere;
2- pensione di vecchiaia, al cui raggiungimento del requisito l’Amministrazione ha l’obbligo della risoluzione del rapporto di lavoro.
Ma sulla questione aspettiamo il parere autorevole del dr. Bianco.
Non sono un esperto di questioni pensionistiche, ma sono d'accordo con la lettura Martucci. Con una aggiunta, l'amministrazione può decidere di superare i rapporti di lavoro con coloro che hanno raggiunto il diritto alla pensione anticipata.
Arturo Bianco
Presumo però che il rapporto di lavoro possa essere superato - per coloro che hanno raggiunto il diritto alla pensione anticipata - solo a seguito di una riorganizzazione organizzativa e in presenza di esubero di personale, e non discrezionalmente.
L'ente potrebbe, oltre alla utilizzazione della disposizione come strumento per dare corso al prepensionamento, decidere di non consentire la permanenza in servizio di tutti coloro che raggiungono il diritto alla pensione anticipata. Ovvero, ma solamente con argomentazioni assai forti, decidere di trattenere in servizio solamente coloro che svolgono attività infungibili e la cui assenza determinerebbe un grave nocumento per l'amministrazione.
Arturo Bianco
La circolare Madia 2/2015 prevede , se ho ben capito, che la risoluzione del rapporto di lavoro è obbligatoria per il datore di lavoro al raggiungimento del 65 ° anno di età di un dipendente che abbia a quella data maturato il diritto alla pensione anticipata...
Non si tratta di un vincolo, ma di una possibilità che l'ente può utilizzare. Il vincolo, per coloro che hanno raggiunto i requisiti dell'anzianità contributiva minima, scatta al compimento della età massima, quindi 66 anni e 6 mesi circa
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