30-08-2016, 15:07
L’amministrazione scrivente del Comune di San Donato di Lecce intende avere un vostro parere in riferimento a quanto segue:
“dipendente comunale che nel mese di febbraio 2017 raggiungerà il diritto alla pensione anticipata (42 anni e 10 mese) e nel mese di Giugno 2017 compirà 65 anni di età , (limite ordinamentale per i dipendenti pubblici (art. 12 delle legge 20 marzo 1975, n.70), può restare in servizio fino alla data del raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia (66 anni e sette mesi)????”
A parere dello scrivente con l’entrata in vigore delle recenti disposizioni legislative e precisamente il D.L. 24 giugno 2014 n.90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.114 che ha soppresso l’istituto del trattenimento in servizio e ha ridefinito l’ambito della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, l’Amministrazione ha l’obbligo della risoluzione del rapporto di lavoro nel caso in cui il dipendente: abbia maturato il requisito per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l’età limite ordinamentale (come nel caso in questione); rimessa alla determinazione dell’Amministrazione, per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata aggiornata con l’adeguamento alla speranza di vita, senza penalizzazione.
Pertanto, si chiede, alla luce di quanto esplicitato se il dipendente in questione può essere trattenuto in servizio fino alla data di raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, pur avendo maturato il diritto alla pensione anticipata e raggiunto il limite ordinamentale.
In attesa di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti.
“dipendente comunale che nel mese di febbraio 2017 raggiungerà il diritto alla pensione anticipata (42 anni e 10 mese) e nel mese di Giugno 2017 compirà 65 anni di età , (limite ordinamentale per i dipendenti pubblici (art. 12 delle legge 20 marzo 1975, n.70), può restare in servizio fino alla data del raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia (66 anni e sette mesi)????”
A parere dello scrivente con l’entrata in vigore delle recenti disposizioni legislative e precisamente il D.L. 24 giugno 2014 n.90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.114 che ha soppresso l’istituto del trattenimento in servizio e ha ridefinito l’ambito della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, l’Amministrazione ha l’obbligo della risoluzione del rapporto di lavoro nel caso in cui il dipendente: abbia maturato il requisito per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l’età limite ordinamentale (come nel caso in questione); rimessa alla determinazione dell’Amministrazione, per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata aggiornata con l’adeguamento alla speranza di vita, senza penalizzazione.
Pertanto, si chiede, alla luce di quanto esplicitato se il dipendente in questione può essere trattenuto in servizio fino alla data di raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, pur avendo maturato il diritto alla pensione anticipata e raggiunto il limite ordinamentale.
In attesa di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti.