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Versione completa: Rimborso spese legali ex post  ad ex dipendente comunale
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Ad un ex dipendente comunale in pensione veniva notificato da parte della Procura un “avviso alla persona indagata di chiusura delle indagini preliminari” e “informazione di garanzia e sul diritto di difesa” per il delitto di cui all’art. 479 del c.p. per fatti direttamente collegati all’attività di servizio avvenuti quando lo stesso era ancora alle dipendenze dell' Ente Comunale. A seguito di quanto sopra il dipendente indagato conferiva incarico ad un proprio avvocato di fiducia per la difesa nel giudizio che in seguito si sarebbe svolto.
Il richiamato giudizio penale si concludeva con sentenza di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato"
L’ex dipendente in parola formula ora richiesta di rimborso delle spese legali sostenute ai sensi dell’art. 28 CCNL del 14.09.2000.

Considerato che <<la decisione dell’Amministrazione di provvedere o meno al rimborso delle spese di giudizio sostenute da un proprio dipendente, è frutto di una valutazione propria ed esclusiva dell’Ente medesimo, in particolare in ordine alla verifica circa la sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa per assumere l’onere dell’assistenza legale del dipendente>> (Corte dei Conti, Friuli Venezia Giulia, delib. 16.1.2014, n. 1)
Vista la pacifica giurisprudenza del giudice contabile, richiamando da ultimo la deliberazione n. 1/2014 della Corte dei Conti/Friuli, secondo cui l’Ente Pubblico –ai fini dell’accollo delle spese legali sostenute dal proprio dipendente per la difesa in un giudizio penale- deve necessariamente e rigorosamente valutare la sussistenza di quattro (indefettibili) presupposti:
1) diretta connessione tra il contenzioso processuale e l’ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente (nesso di causalità diretta).
2) preventivo gradimento sulla scelta del difensore cui affidare l’incarico difensivo: la norma contrattuale fa espresso riferimento alla necessità che il legale, che assumerà la difesa del dipendente con relativo onere a carico dell’ente locale, sia “di comune gradimento” (in tal senso vds. Corte dei Conti, Sez. Reg.le Controllo Lombardia 12 novembre 2009, n. 1000, Sez. reg.le controllo Lombardia 21 dicembre 2009, n. 1153).
3) l’assenza di un conflitto di interessi;
 la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione
Dato atto che, nella sussistenza degli altri tre presupposti sopra richiamati, il richiedente il rimborso non aveva preventivamente comunicato all’ Amministrazione il coinvolgimento nel procedimento penale nè richiesto il nominativo di un Legale di comune gradimento, né comunicato il nominativo del difensore prescelto e ciò osterebbe di per sé all’accoglimento della richiesta di rimborso.

L’Ente può legittimamente accogliere la istanza di rimborso (ex post) delle spese processuali sostenute dall’ex dipendente che al momento dell’apertura delle indagini (per fatti direttamente collegati all’attività di servizio avvenuti quando lo stesso era ancora alle dipendenze di questo Ente Comunale) non era più in servizio per pensionamento presso l’Ente e pertanto non ha provveduto alla preventiva comunicazione e sottoposizione della scelta del legale incaricato al previo assenso dell’Amministrazione “ex datore di lavoro” perchè non sussisteva più rapporto giuridico tra lo stesso e il comune?
Quindi nel caso di specie, ricorrendo tutti gli altri concomitanti presupposti, il diritto all’assistenza di cui il dipendente in parola poteva avvalersi se al momento dell’apertura del procedimento fosse stato ancora alle dipendenze del Comune di Oria, possa trasformarsi in diritto al rimborso?
Nella speranza di essere stata chiara, anticipatamente ringrazio.
Il Comune può rimborsare le spese a seguito di "sentenza definitiva di assoluzione", riconoscendo ora per allora il gradimento del difensore scelto dall'ex dipendente, che si è difeso per questioni inerenti pubblica funzione esercitata quando era dipendente del Comune di Oria .
Sulla materia vi sono orientamenti contrastanti. In particolare si deve evidenziare che la gran parte delle sentenze rese da giudici ordinari ritengono che la mancata preventiva comunicazione da parte del dipendente della vicenda penale e della individuazione del difensore non costituisca ragione ostativa per il mancato accoglimento della richiesta di rimborso delle spese legali. Nella giurisprudenza e nei pareri delle Corti dei Conti invece affiora una lettura più restrittiva.
Mi rendo conto che la risposta non è esaustiva, ma questo è lo stato dell'arte sulla materia.
Evidenzio la opportunità di verificare che sulla vicenda non sussistano ragioni di conflitto di interesse.
Evidenzio infine la opportunità che l'ente stabilisca la misura dell'eventuale rimborso avendo come parametro il decreto del Ministero della Giustizia sulla determinazione dei compensi per gli avvocati, essendo state superate le parcelle ed il visto dell'ordine.
Arturo Bianco
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