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Versione completa: autorizzazione art.1 comma 557 della Legge 311/2004
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UTILIZZO DIPENDENTE DI ALTRO COMUNE  AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004

Ai fini dell’utilizzo di dipendente di altro comune per 12 ore settimanali oltre l’orario di lavoro  ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n.311/2004, ( “i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall’amministrazione di provenienza”) il Comune di appartenenza può rifiutare l’autorizzazione, in assenza di ogni qualsivoglia incompatibilità.
Il comune da cui si dipende può rifiutare l'autorizzazione sulla base di una specifica ed adeguata motivazione. Essa può essere riferita, ad esempio, a carichi di lavoro aggiuntivi che possono richiedere prestazioni extra orario, come per le posizioni organizzative, e/o utilizzazione della reperibilità.
Arturo Bianco
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