14-06-2016, 12:44
UTILIZZO DIPENDENTE DI ALTRO COMUNE AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004
Ai fini dell’utilizzo di dipendente di altro comune per 12 ore settimanali oltre l’orario di lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n.311/2004, ( “i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall’amministrazione di provenienza”) il Comune di appartenenza può rifiutare l’autorizzazione, in assenza di ogni qualsivoglia incompatibilità.
Ai fini dell’utilizzo di dipendente di altro comune per 12 ore settimanali oltre l’orario di lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n.311/2004, ( “i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall’amministrazione di provenienza”) il Comune di appartenenza può rifiutare l’autorizzazione, in assenza di ogni qualsivoglia incompatibilità.