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Versione completa: Coordinamento di posizioni organizzative
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Normativa
D.Lgs. 30-3-2001 n. 165
Articolo 17 Funzioni dei dirigenti(Art. 17 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 10 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; (51)
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis; (52)
e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti. (53)
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.
Quesito
Alla luce della sopra riportata norma di legge, si chiede se sia possibile affidare un incarico di posizione organizzativa col preciso compito di coordinare altre posizioni organizzative?
Nei comuni privi di dirigenti gli incarichi di posizione organizzativa remunerano il conferimento da parte del sindaco di incarichi dirigenziali. Tali incarichi devono quindi avere uno specifico contenuto gestionale ed essere connessi ad incarichi delle strutture organizzative di livello apicale. Se ad una di tali strutture viene conferito l'incarico di coordinamento delle posizioni organizzative, la risposta al quesito è positiva.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
E se ci trovassimo in un ente in cui esistono i dirigenti?
In un ente con i dirigenti ad uno o alcuni possono essere assegnati compiti di coordinamento, ma essi devono comunque avere un contenuto gestionale.
Arturo Bianco
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