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Versione completa: RIPIANO DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO
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1)L'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario .
2) Il recupero dell'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015 può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente a oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall'articolo 188 del Tuel.
MA IL PUNTO A) NON E IN CONTRASTO CON IL PUNTO B) .
In altri termini il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015 deve essere recuperato tutto assieme oppure no.
GRAZIE
Il punto A non è in contrasto con il punto B, in quanto, nel rispetto del D.M. 02/04/2015, la quota annuale del maggior disavanzo da r.s. non ripianata nell'esercizio 2015 si somma a quella da iscrivere nel 2016.
L'ente, pero', ex art. 188 TUEL, puo' spalmare la quota non ripianata (in tutto o in  parte) nel 2015 sul bilancio del triennio 2016/2015 (ma in ogni caso non oltre la durata della consiliatura).
La verifica del ripiano della quota annuale suddetta viene effettuata confrontando il ris. di amm. al 01/01/2015 con quello al 31/12/2015; se quest'ultimo è migliorato almeno per l'importo della quota di ripiano allora la verifica e' positiva.
Se la verifica è negativa il mancato recupero si aggiunge alla quota annuale degli esercizi successivi secondo le modalità ordinarie dell'art.188 TUEL, alla stessa stregua del disavanzo di amm.ne.

G.C.
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