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Versione completa: diritti di segreteria
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Vorrei sottoporre alla vostra attenzione la problematica della corresponsione dei diritti di segreteria alla luce delle recenti norme contrattuali e delle ultime controverse interpretazioni.
In particolare, chiedo di conoscere come si regolano gli enti riguardo alla corresponsione di diritti di segreteria al vice segretario dopo che è stata già corrisposta l’intera quota del terzo dello stipendio spettante al segretario: vengono corrisposte somme aggiuntive al terzo per le sostituzioni intervenute magari al termine dell’esercizio?
Il limite del terzo è considerato un tetto massimo?
Viene effettuata una ripartizione della quota del terzo dello stipendio (su base mensile o trimestrale) in modo che risulti una parte sempre disponibile anche per il vice alla fine dell’anno?
Vi ringrazio per le notizie che vorrete fornire.
Cara collega, va detto preliminarmente che quella dei diritti di rogito appannaggio del vicesegretario è stata da sempre una vexata quaestio, anche in termini di attribuibilità sotto il profilo giuridico degli stessi ad esso.
Non ci aiutano di certo le recenti pronunce giurisprudenziali (rif. Corte dei conti Sardegna - parere n.3 del 04/02/08 - su Italia Oggi del 08/02/08 pag.19) non sempre chiare ed univoche.
Quello che posso dirti è come opero io e come consilglierei di operare per preservare tutte le necessarie cautele in termini di resp.tà contabile.
Io ritengo che, una volta superato il limite del terzo riferito al segretario, non sia più possibile erogare alcunchè al vicesegretario, anche se roga contratti ulteriori, per cui le somme eccedenti rimangono acquisite all'ente (al netto del 10% da versare comunque all'Agenzia).
Il limite del terzo del segretario è per me un tetto massimo invalicabile e i due "terzi" (quello del sostituto e quello del sostituito) non si devono cumulare mai fra loro, per evitare che vengano spese somme eccedenti i limiti di legge, generando così danno erariale.
Inoltre, l'idea di accantonare somme su base periodica per tenere disponibili risorse da erogare al vicesegr. alla bisogna, mi sembra un po' artificiosa ed arzigogolata, per cui sarebbe difficilmente giustificabile alla luce della normativa vigente, anche perchè il viceseg. svolge funzioni non sue e di mera sostituzione del s.g. in tali fattispecie.
Un'ulteriore cautela che utilizzerei (ed utilizzo per il mio ente), soprattutto alla luce e dopo la pronuncia CDC di cui sopra, è il rispetto anche del limite del terzo del vicesegretario (che dovrebbe essere minore di quello del s.g.) per le erogazioni complessive che vengono fatte ad esso nel corso dell'anno, in ipotesi, peraltro non so quanto ricorrenti, che il sostituto roghi tanti contratti da assorbire questo plafond; nel senso che per il s.g. vale il suo limite; per il viceseg. vale principalmente il limite del s.g., tenendo conto però anche del suo limite; cioè, ad esempio:
limite 1/3 s.g.: € 20.000
limite 1/3 vicesegr.: € 15.000
rogiti s.g. annuali: € 3.000
rogiti viceseg. annuali: € 25.000
spettanza massima annuale s.g.: € 3.000
settanza massima annualeviceseg.: € 15.000 (e non € 17.000)

Spero di non essere stato troppo confusionario!?
Saluti




Allego la deliberazione della sezione regionale di controllo per la Sardegna della Corte dei Conti n. 3 del 4 febbraio 2008.
E cosa ne pensate dell'erogazione dei diritti di segreteria al Vice-segretario nominato responsabile di posizione organizzativa?

Io non ho mai trovato delle deroghe a tal proposito, quindi, a rigor di logica, non potrebbero essere corrisposti...
Rispetto all'erogazione dei diritti di segreteria al Vice-segretario nominato responsabile di posizione organizzativa, nei periodi di sostituzione, credo che la stessa sia pienamente legittima, anche in assenza di deroghe espresse e ciò in analogia a quanto avviene per il segretario generale sostituito, la cui struttura retributiva prevede comunque (come per le a.p.o.) l'omnicomprensività della retribuzione di posizione, ma ne contempo consente l'erogaz. dei diritti di seg., che hanno un carattere di specialità e non sono assorbibili nel concetto di "tutto compreso".
saluti
Nessun dubbio sul limite massimo erogabile. Ma l'assunto che riporto "Io ritengo che, una volta superato il limite del terzo riferito al segretario, non sia più possibile erogare alcunchè al vicesegretario" cosa vuol dire che sino al raggiungimento del limite massimo si eroga indifferentemente al Segretario titolare e al suo vice, per cui potrebbe accadere, laddove il Segretario titolare si assentasse per ferie o altro, che so, per un mese nella prima parte dell'anno, la disponibilità massima potrebbe essere consumata dal vice a fronte di un numero cospicuo di contratti rogati, con il risultato che al Suo rientro il Segretario titolare rogherebbe senza più disponibilità di fondi atti a "retribuire" secondo contratto di categoria le Sue prestazioni? Stesso quesito nell'ipotesi che il sostituto operasse ad inizio anno in vacanza della titolarità del posto di Segretario. Grazie.
Effettivamente è così!
Una volta esaurito il terzo del s.g., pace!
Della serie chi primo arriva meglio alloggia, allora? Ma dai Dott. Cascone, non è possibile. Vorrei vedere quale Segretario Comunale andrebbe in ferie o si assenterebbe, anche solo per farsi curare prima di aver esaurite le quote di pertinenza altrimenti: mi pare già di vederli che si trascinano, ad esempio rimandando l'intervento per un menisco lesionato, sino a raggiungere l'obiettivo, al rientro potrebbero non trovare più niente!
Nelle ultime righe del parere CDC Sardegna n. 3/2008 si chiarisce che al Vice spettano i diritti di rogito "in rapporto all’intero periodo di supplenza svolto" ... quindi per me il Titolare può farsi operare al menisco senza temere di non trovare più nulla dopo il mese di supplenza.
Così è senz'altro più sensato, mi sembra. Ma è comunque un adattamento operativo dell'ufficio in quanto la normativa è al solito poco chiara!
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