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Versione completa: Computo lavoratori disabili
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Art. 4 c. 3-bis L. 12-3-1999 n. 68
3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti

Quesito

Alla luce della normativa sopra citata i lavoratori che sono divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia possono essere computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 68/99?
I lavoratori divenuti inabili successivamente alla assunzione sono computati nella cd quota d'obbligo nelle aziende private.
Nelle PA vi sono letture diverse date dagli uffici del lavoro: in maggioranza negli ultimi anni sono compresi in tale elenco solamente quelli che sono divenuti inabili per ragioni ascrivibili allo svolgimento delle proprie prestazioni lavorative.
Non si registra nel territorio nazionale univocità nella applicazione della disposizione.
Arturo Bianco
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