16-03-2016, 19:27
Art. 11 CCNL 10/04/1996
Area II (Regioni ed autonomie locali)
Art. 11: Rappresentanze sindacali dei dirigenti nei luoghi di lavoro
1. Le rappresentanze sindacali dei dirigenti nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) costituite ai sensi dei protocolli di intesa A.RA.N. - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, e dell’accordo A.RA.N - Organizzazioni sindacali del comparto del 26 maggio 1994, ovvero le rappresentanze di cui al successivo punto b) sino alla costituzione delle RSU. Resta ferma l’applicabilità dell’art. 19 della legge n. 300 del 1970 per le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto;
b) le rappresentanze sindacali individuate ai sensi dell’art. 19 della legge 300 del 1970, in caso di non sottoscrizione o mancata adesione ai protocolli di cui alla lettera a).
2. Il dirigente eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di cui al comma 1 non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell’amministrazione
CCNL 23-12-1999
Area II (Regioni ed autonomie locali)
4. Negli enti con meno di cinque dirigenti, le materie indicate nel comma 1 sono oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 8, salvo che non trovi applicazione la disciplina dell’art. 6 sulla contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale.
Quesito
È legittima la contrattazione in assenza dell’elezione della RSU dei dirigenti?
Area II (Regioni ed autonomie locali)
Art. 11: Rappresentanze sindacali dei dirigenti nei luoghi di lavoro
1. Le rappresentanze sindacali dei dirigenti nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) costituite ai sensi dei protocolli di intesa A.RA.N. - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, e dell’accordo A.RA.N - Organizzazioni sindacali del comparto del 26 maggio 1994, ovvero le rappresentanze di cui al successivo punto b) sino alla costituzione delle RSU. Resta ferma l’applicabilità dell’art. 19 della legge n. 300 del 1970 per le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto;
b) le rappresentanze sindacali individuate ai sensi dell’art. 19 della legge 300 del 1970, in caso di non sottoscrizione o mancata adesione ai protocolli di cui alla lettera a).
2. Il dirigente eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di cui al comma 1 non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell’amministrazione
CCNL 23-12-1999
Area II (Regioni ed autonomie locali)
4. Negli enti con meno di cinque dirigenti, le materie indicate nel comma 1 sono oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 8, salvo che non trovi applicazione la disciplina dell’art. 6 sulla contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale.
Quesito
È legittima la contrattazione in assenza dell’elezione della RSU dei dirigenti?